Attenuazione del vincolo del giudicato per il difetto sopravvenuto di interesse (Cons. Stato n. 5476 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e deve permanere fino al momento della pronuncia. La sopravvenuta dichiarazione dell’appellante di non avere più alcun interesse alla coltivazione del gravame determina l’improcedibilità dell’appello, senza che il giudice possa supplire d’ufficio alla carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse non apre a una pronuncia di merito né consente la conservazione degli effetti della sentenza impugnata in funzione meramente strumentale. La compensazione integrale delle spese di lite consegue alla natura della controversia e all’esito complessivo del giudizio.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio due determinazioni regionali: il provvedimento autorizzatorio unico regionale adottato ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del Titolo III-bis del medesimo decreto, entrambe relative a un progetto di piattaforma di valorizzazione e riciclo di materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10355 del 22 maggio 2024, aveva dichiarato il ricorso improcedibile e, comunque, parzialmente irricevibile, compensando le spese. La società ha proposto appello con tre motivi, incentrati sulla procedibilità del ricorso introduttivo, anche in applicazione dell’effetto espansivo esterno, e sull’omesso esame dei motivi di primo grado. Nel corso del giudizio, in data 15 gennaio 2026, l’appellante ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla coltivazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione in termini strettamente processuali. La vicenda non viene esaminata nel merito dei motivi di appello, perché il thema decidendum si sposta sulla permanenza dell’interesse a una pronuncia di secondo grado.
La Corte rileva che l’appellante ha comunicato il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione dell’appello. Questa dichiarazione incide sulla condizione dell’azione: l’interesse a ricorrere e ad appellare deve sussistere non solo al momento dell’instaurazione del giudizio, ma anche al momento in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi.
Il venir meno dell’interesse in corso di causa produce dunque una sopravvenuta carenza di interesse, che si traduce nell’improcedibilità dell’appello. Non si tratta di un accertamento di infondatezza né di una pronuncia che esamini i motivi dedotti, ma di una decisione sul presupposto processuale dell’azione.
La motivazione, sintetica, collega l’esito alla dichiarazione della società appellante e non richiama precedenti giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato non opera, quindi, alcuna ricostruzione dell’ambito dell’effetto espansivo esterno né si sofferma sulla correttezza della decisione di primo grado: i profili rimangono assorbiti dalla caducazione dell’interesse.
Quanto alle spese, la Corte compensa integralmente quelle del grado di appello, facendo riferimento alla natura della controversia e all’esito complessivo del giudizio. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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