Requisiti tecnici della consorziata esecutrice e massima partecipazione (Cons. Stato n. 5281 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la lex specialis costituisce il parametro primario e vincolante per la stazione appaltante e per i concorrenti e va interpretata secondo i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., senza introdurre in via ermeneutica condizioni ulteriori o restrittive non previste. Quando il disciplinare ricollega il requisito di capacità tecnico-professionale allo svolgimento effettivo del servizio analogo, e non alla titolarità formale del contratto, la consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative può spendere l’esperienza maturata quali esecutrice designata. L’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 67 del medesimo codice confermano la natura sostanziale e non meramente formale di detti requisiti, valorizzando l’effettiva esperienza degli operatori. Eventuali clausole di incerta formulazione vanno interpretate nel senso che favorisce la massima partecipazione.
Il Fatto
Una società aeroportuale indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli spazi aeroportuali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare richiedeva che gli operatori dichiarassero di avere svolto, nel triennio antecedente, almeno un servizio di importo annuo non inferiore a una soglia determinata, relativo a pulizie in strutture aperte al pubblico ad elevata presenza di utenti.
Alla gara partecipavano, tra gli altri, la cooperativa poi aggiudicataria e la società seconda classificata. La cooperativa dichiarava il possesso del requisito riferendosi a prestazioni eseguite quale consorziata esecutrice di un consorzio, nell’ambito di un contratto stipulato tra il consorzio e una società ferroviaria. La seconda classificata impugnava gli atti di gara davanti al TAR Toscana, deducendo il difetto del requisito tecnico-professionale, in quanto l’esperienza sarebbe stata imputabile al solo consorzio. Il TAR respingeva il ricorso; di qui l’appello della società soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se il requisito di capacità tecnico-professionale, richiesto dal disciplinare in riferimento ai servizi analoghi, potesse essere riconosciuto in capo alla consorziata che aveva concretamente eseguito il servizio, pur in presenza di un contratto formalmente intestato al consorzio.
La soluzione muove dal contenuto della lex specialis, che rappresenta l’autovincolo della stazione appaltante e deve essere interpretata secondo il suo significato letterale, senza introdurre restrizioni non previste, soprattutto in materia di requisiti di partecipazione, che incidono sul perimetro della concorrenza. Richiamando la costante giurisprudenza della Sezione, la Corte applica i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e ribadisce che, a fronte di clausole di incerta formulazione, va prescelta l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione.
Nel caso concreto, il disciplinare richiede che l’operatore abbia svolto il servizio analogo nel periodo di riferimento: la scelta lessicale valorizza il dato fattuale dell’esecuzione della prestazione e non contiene alcun riferimento alla titolarità del contratto. L’interpretazione dell’appellante, secondo cui il requisito spetterebbe solo al soggetto formalmente contraente, si tradurrebbe nell’introduzione di una condizione non prevista.
La conclusione è coerente con la funzione dei requisiti di capacità tecnico-professionale delineata dal d.lgs. n. 36/2023. L’art. 100, comma 11, conferma la natura sostanziale di tali requisiti, diretti a dimostrare l’idoneità dell’operatore a eseguire le prestazioni. A sua volta l’art. 67 riconosce la rilevanza delle capacità delle consorziate, che, quando designate per l’esecuzione, sono direttamente coinvolte nella realizzazione delle prestazioni. Il sistema dei contratti pubblici, dunque, non si arresta alla dimensione formale dei rapporti, ma valorizza l’esperienza effettivamente maturata.
La Corte richiama le recenti pronunce della Sezione del 2025, secondo cui le consorziate possono spendere i requisiti derivanti dalle attività svolte quali esecutrici designate, ove la clausola abbia riguardo allo svolgimento effettivo del servizio. I precedenti invocati dall’appellante non sono decisivi, non affrontando il diverso problema del soggetto legittimato a spendere l’esperienza. Il prospettato contrasto giurisprudenziale è dunque solo apparente e non si devolve la questione all’Adunanza Plenaria. I principi di massima partecipazione e del risultato, codificati negli artt. 10 e 1 del codice, confermano la soluzione. Il primo motivo è respinto; il secondo resta assorbito per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la stazione appaltante svolto il soccorso istruttorio ad abundantiam. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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