Requisito della licenza prefettizia e continuità del possesso in gara (Cons. Stato n. 5282 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di vigilanza privata oggetto di gara pubblica, il requisito di idoneità professionale della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale A, deve sussistere con riferimento all’intero territorio del lotto e per tutta la durata della procedura, secondo il principio di continuità del possesso dei requisiti. Ove la legge di gara richieda la licenza valida nell’intero ambito territoriale del lotto, oppure la notifica dell’istanza di estensione provinciale entro il termine di presentazione dell’offerta, l’omessa tempestiva presentazione di tale istanza integra causa di esclusione. La quiescenza della gara per effetto di contenzioso non giustifica l’inerzia dell’offerente, in ragione del principio di autoresponsabilità. L’illegittima aggiudicazione comporta l’inefficacia del contratto già stipulato ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con subentro del concorrente collocato in posizione utile, ove non vi ostino gli interessi delle parti e lo stato di esecuzione del rapporto.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in più lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero della Giustizia. Il lotto in contestazione ha ad oggetto il servizio nella provincia di Catanzaro.
Dopo l’esclusione dell’originaria aggiudicataria per carenza dei requisiti, la stazione appaltante ha aggiudicato il lotto a un’impresa che era risultata priva dell’estensione territoriale della licenza prefettizia per la provincia di Catanzaro. La società collocata in seconda posizione ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Calabria, chiedendone l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Il TAR ha respinto il ricorso. La seconda classificata ha proposto appello, sostenendo che la perdita dell’estensione territoriale e la tardiva presentazione dell’istanza di estensione integrassero la mancanza di un requisito di partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’appello. Il requisito di idoneità professionale richiesto dalla legge di gara era la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per la classe funzionale A, valida nell’intero territorio del lotto, oppure valida in una qualsiasi provincia unitamente alla notifica dell’istanza di estensione territoriale presentata entro il termine di scadenza dell’offerta.
Non è controverso che l’aggiudicataria avesse perduto l’efficacia territoriale della licenza per la provincia di Catanzaro e che abbia presentato l’istanza di estensione solo in un momento successivo, dopo diversi mesi e dopo la comunicazione di superamento della verifica di anomalia. La legge di gara, non impugnata sul punto, richiedeva quanto meno la presentazione dell’istanza.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini della partecipazione, è sufficiente la notifica dell’istanza di estensione territoriale, configurandosi come comunicazione di inizio attività e non subordinata al decoro del termine di novanta giorni, salvo il potere inibitorio della Prefettura. Su questa linea si collocano i precedenti che attribuiscono rilievo all’estensione territoriale della licenza e al principio di continuità dei requisiti, che devono sussistere dalla presentazione dell’offerta sino alla stipula del contratto e per tutta la fase esecutiva.
Il Collegio ritiene irrilevante la cosiddetta fase di quiescenza della gara invocata dal giudice di primo grado. L’onere di presentare l’istanza non è gravoso e doveva essere adempiuto con tempestività, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Né giustifica l’attesa il contenzioso intercorso, atteso che l’annullamento dell’aggiudicazione originaria era intervenuto prima della perdita del requisito territoriale.
Accolto il motivo assorbente, la Corte annulla l’aggiudicazione e gli atti prodromici, nei limiti dell’interesse dell’appellante. Verificata la sussistenza dei presupposti, dichiara l’inefficacia del contratto già stipulato ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con subentro della società appellante, previa verifica dei requisiti, decorrendo l’inefficacia dal cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Le spese dei due gradi sono compensate in ragione della complessità della lite e della novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.