Diniego di accertamento dei titoli professionali per classe di concorso A61 (TAR Lombardia n. 2948 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento dei titoli professionali per l’accesso alla classe di concorso A61, adottato dalla Commissione regionale, è illegittimo per difetto di motivazione quando non esplicita le ragioni per cui il corso universitario documentato dal candidato, ricondotto nell’ambito del criterio n. 4 predeterminato dalla stessa Amministrazione, non sia idoneo. La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce il baricentro del legittimo esercizio del potere e presidio di legalità sostanziale. Il richiamo ai criteri generali, senza spiegazione della ritenuta inidoneità dello specifico titolo vantato, non soddisfa l’obbligo di cui all’art. 3 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un diploma di laurea magistrale, ha chiesto l’accertamento dei titoli professionali per l’accesso alla classe di concorso A-61 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, ai sensi del d.P.R. 14.2.2016 n. 19 e del d.m. 9.5.2017 n. 259, che per tale classe richiedono, congiuntamente a qualsiasi laurea magistrale, il possesso di titoli professionali accertati da apposita Commissione.
L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con comunicazione del 29.02.2024, ha escluso il ricorrente dall’elenco dei candidati in possesso dei titoli. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 574/2024, la Commissione, nuovamente nominata, ha confermato il diniego con verbale del 19.08.2024. Il ricorrente ha proposto ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo: l’art. 4, comma 1, d.lgs. 13.4.2017 n. 59 e l’art. 5, comma 1 dello stesso decreto, unitamente alla Tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, come integrato dal d.m. n. 259/2017, demandano l’accertamento dei titoli professionali a Commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.
L’USR per la Lombardia, con comunicazione del 27.11.2023, ha reso noti i criteri determinati dalla Commissione. Il punto 4 prevede la valutazione della frequenza certificata di corsi in ambito universitario o extrauniversitario basati su laboratori di realizzazione audiovisiva, con monte ore non inferiore a 120 ore per singolo corso.
Il ricorrente ha documentato la frequenza di un corso universitario di circa 350 ore, il Laboratorio di teoria e tecnica della produzione audiovisiva, ricondotto dalla stessa Commissione nell’ambito del punto 4. La Commissione lo ha tuttavia ritenuto inidoneo, affermando che le produzioni presentate non consentano di affrontare con competenza e sicurezza la gestione scolastica della realizzazione audiovisiva.
Il Collegio ritiene la motivazione inadeguata. Il deliberato del 19.08.2024, richiamando i criteri, non spiega perché lo specifico corso, basato su laboratori di realizzazione audiovisiva come richiesto dal punto 4, non sia idoneo. La formula utilizzata si limita a ricalcare la comunicazione dell’USR del 27.11.2023, senza dare conto delle ragioni giuridiche dei provvedimenti in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Richiamando la giurisprudenza secondo cui la motivazione è presidio di legalità sostanziale insostituibile (Cons. Stato, V, n. 7200 del 2024, Corte cost. n. 92 del 2015), il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo dei motivi aggiunti. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, assorbiti i profili non scrutinati, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse azionato e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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