Spese di lite liquidate con tariffe vigenti al momento dell’attività difensiva esaurita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18024 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve applicare le tariffe vigenti al tempo in cui l’attività difensiva è stata compiuta ed esaurita, e non i parametri sopravvenuti al momento della decisione. I nuovi parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012 si applicano solo se, alla data di entrata in vigore, l’attività difensiva non sia ancora completata. La parte che impugna per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato per pretesa violazione dei minimi tariffari ha l’onere di specificare analiticamente le singole voci e i corrispondenti importi contestati, sì da consentire il controllo di legittimità senza indagini sugli atti di causa. La scelta del giudice di merito circa gli scaglioni applicabili e il grado di complessità della controversia rientra nel suo potere discrezionale e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La lavoratrice agisce contro la società datrice per ottenere le retribuzioni maturate a seguito della conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. In sede di rinvio la Corte d’appello di Milano condanna la società al pagamento delle retribuzioni dal 26.05.2005 fino all’effettivo ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione. Nella stessa sede il giudice liquida le spese dei diversi gradi del giudizio, applicando le tariffe vigenti al tempo dello svolgimento dell’attività difensiva, e compensa parzialmente le spese sul rilievo della non univocità degli orientamenti in materia di contratto a termine.

La lavoratrice propone ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando il criterio temporale applicato nella liquidazione, l’omessa distinzione tra le voci e le fasi processuali, la violazione dei minimi tariffari e la compensazione parziale delle spese. La società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che il giudice di merito ha fatto applicazione testuale del criterio secondo cui nella liquidazione delle spese si applicano le tariffe vigenti al tempo in cui l’attività processuale è stata compiuta. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al d.m. n. 127 del 2004 è solo quello della pronuncia di legittimità richiamata, che ribadisce il criterio generale dell’esaurimento dell’attività difensiva.

Il principio è confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui i nuovi parametri di cui all’art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 si applicano quando la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto purché, a quella data, l’attività difensiva non sia ancora completata. Essi non operano, invece, quando la liquidazione sia effettuata dopo l’esaurimento dell’attività, come nel caso della liquidazione delle spese relative a un grado o a una fase precedente da parte del giudice dell’impugnazione o del rinvio.

I motivi secondo e terzo, esaminati unitariamente per connessione, sono inammissibili. La Corte riafferma che la liquidazione globale delle spese è censurabile solo se la parte dimostri un interesse giuridicamente tutelato e il concreto pregiudizio subito. Ai fini della specificità del motivo occorre indicare i singoli conteggi contestati e le voci tariffarie violate: il superamento dei limiti minimi e massimi configura un vizio in iudicando, ma la censura deve consentire il controllo di legittimità senza indagini sugli atti di causa.

Nel caso concreto la ricorrente ha costruito la censura su un parametro erroneo, assumendo i valori massimi e muovendo da una valutazione di complessità che il giudice di merito non era tenuto a seguire. Il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, derogabili con motivazione. La ricorrente non ha dedotto la violazione dei minimi nel corretto scaglione tra 25.900,01 e 51.700,00 euro, né ha specificato, quanto al giudizio di cassazione e di rinvio, la violazione delle tariffe rispetto al valore minimo previsto per le cause di bassa complessità.

Il quarto motivo è infondato. Il procedimento è iniziato in primo grado con ricorso depositato il 24.12.2004, sicché trova applicazione l’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modifiche del 2005, secondo cui il giudice può compensare le spese in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi. Secondo l’indirizzo consolidato, la valutazione dell’opportunità della compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie la Corte d’appello ha comunque motivato in modo congruo la deroga parziale al criterio della soccombenza. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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