Prescrizione quinquennale nel pubblico impiego contrattualizzato: decorrenza dal giorno di insorgenza del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9426 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la stabilità del rapporto esclude la configurabilità di uno stato di soggezione psicologica (metus) tale da giustificare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione. Ne consegue che i crediti retributivi che nascono nel corso del rapporto si prescrivono decorso il termine quinquennale dal giorno della loro insorgenza, mentre quelli che maturano alla cessazione del rapporto decorrono da tale data. Il principio opera anche quando la natura subordinata del rapporto, formalmente qualificato in modo diverso, venga accertata in base alle concrete modalità di svolgimento. L’apprezzamento del contenuto di un documento compiuto dal giudice di merito, se non integrante travisamento della prova, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Gli eredi di un lavoratore deceduto convenivano in giudizio il Comune di Buonvicino chiedendo la condanna al pagamento delle differenze retributive e/o del risarcimento del danno per l’attività lavorativa prestata dal proprio dante causa in regime di subordinazione di fatto, in qualità di segretario sociale. Il Tribunale di Paola rigettava la domanda e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 986/2022, confermava la decisione. Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponevano ricorso gli eredi, affidandosi a sette motivi; il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo che, ai sensi di Cass. n. 26246 del 2022, per tutti i crediti retributivi la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dalla cessazione del rapporto, essendo stata tempestivamente interrotta da una richiesta avanzata nel febbraio 2008.
La Corte ha smentito tale tesi, affermando che i principi espressi da Cass. n. 26246 del 2022 sono inapplicabili al pubblico impiego contrattualizzato. In tale ambito, la stabilità del rapporto impedisce di ipotizzare alcuna forma di metus e la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che maturano alla cessazione, da tale data (Sezioni Unite n. 36197 del 2023). Tale principio vale anche quando la natura subordinata di un rapporto, avente una diversa qualificazione formale, venga accertata in base alle modalità concrete di svolgimento (ordinanza n. 11622 del 2024).
La Corte ha altresì ritenuto la censura inammissibile. La sentenza impugnata aveva accertato che la richiesta del febbraio 2008 era stata avanzata esclusivamente per la corresponsione del TFR, compiendo un apprezzamento di fatto sul contenuto di un documento, insindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti, richiamando una nota del 18 gennaio 2013 proveniente dall’ente, non avevano dedotto alcun travisamento della prova documentale, ma si erano limitati a rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito. Il mancato esame di un documento è denunciabile per cassazione solo quando esso offra la prova di circostanze tali da invalidare con certezza l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, indicando le ragioni per cui avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
Quanto ai motivi dal secondo al settimo, concernenti la mancata ammissione delle prove testimoniali e la violazione degli artt. 2126 c.c. e 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. Le norme sostanziali possono venire in rilievo solo a seguito dell’accertamento della subordinazione, il cui onere allegatorio era stato ritenuto insufficiente dalla Corte territoriale. La denuncia del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. richiede la riproduzione in ricorso degli atti processuali che evidenzino l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata e l’allegazione dell’espressa richiesta di intervento.
Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova per testimoni è stato infine ritenuto tendenzialmente insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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