Accertamenti bancari: presunzione legale estesa al lavoro autonomo sui versamenti (Cass. civ. Sez. V n. 18346 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 opera anche con riferimento ai versamenti effettuati su conto corrente da un lavoratore autonomo, onerato di provare in modo analitico l’estraneità dei movimenti alla produzione del reddito. All’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma «limitatamente alle parole “o compensi”», è venuta meno la sola equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale quanto ai prelevamenti, restando fermo l’onere del contribuente sui versamenti. Il giudice di merito deve verificare con rigore l’efficacia dimostrativa della prova contraria, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche o sommarie, e dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento con i quali, sulla scorta delle risultanze delle verifiche bancarie operate sui conti correnti del contribuente, l’Agenzia delle entrate accertava un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRAP e IRPEF per gli anni di imposta 2009 e 2010. Le verifiche erano state innescate dalla omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che lo stesso avesse compiutamente dimostrato la cessazione dell’attività d’impresa nel 2008 e la non riferibilità dei versamenti all’attività di lavoro autonomo svolta nel 2009. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente rimane intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del riparto dell’onere probatorio in materia di accertamenti bancari. Il primo motivo dell’Ufficio è fondato e assorbe gli altri, dedotti in via alternativa e subordinata. La CTR aveva ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur riconoscendo che il contribuente aveva svolto nei due periodi di imposta attività libero professionale.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile soltanto ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. L’art. 32 richiama anche l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

La Corte ricostruisce poi l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità della norma «limitatamente alle parole “o compensi”», ritenendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale. Ne deriva che «resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo», essendo venuta meno la sola equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti.

Da qui il primo errore dei giudici di appello: questi, pur riconoscendo l’attività libero professionale, hanno annullato in toto l’avviso di accertamento, mentre avrebbero dovuto applicare la presunzione di ricavi con riferimento ai versamenti e verificare se il contribuente aveva superato detta presunzione fornendo adeguata prova contraria. Una volta che l’amministrazione abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita, integrando il meccanismo presuntivo — che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 cod. civ. — spetta al contribuente fornire la prova dell’inclusione nella base imponibile o dell’estraneità alla produzione del reddito, prova che dev’essere analitica per ogni movimento e non generica, ma che può essere data anche attraverso presunzioni semplici.

A tale onere corrisponde l’obbligo del giudice di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, individuando analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlati ai movimenti bancari, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi: ha escluso ogni rilevanza ai versamenti, ha posto a carico dell’amministrazione l’onere probatorio gravante sul contribuente ed ha attribuito rilevanza a mere dichiarazioni di parte non supportate da alcun elemento probatorio. Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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