Imposta di registro sui decreti ingiuntivi esecutivi anche per il fallito (Cass. civ. Sez. 5 n. 11538 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il presupposto del tributo, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986, è costituito dalla mera esistenza di un decreto ingiuntivo esecutivo, a prescindere dalla sua effettiva esecuzione in concreto e dall’eventuale apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto non fa venir meno il presupposto impositivo, in quanto il titolo monitorio conserva la propria esecutività nei confronti del soggetto tornato in bonis e l’opponibilità alla massa dei creditori costituisce un elemento estrinseco ed accidentale. L’imposta di registro, avendo natura di imposta d’atto, colpisce la dichiarazione di un credito azionabile esecutivamente, quale manifestazione di capacità contributiva, senza che rilevi se l’esecuzione sia al momento possibile in forma individuale o concorsuale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva l’imposta di registro in misura fissa per un decreto ingiuntivo relativo a un rapporto soggetto ad IVA. La formula esecutiva era stata apposta sul decreto dopo la dichiarazione di fallimento dell’ingiunto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa accoglieva il ricorso della società e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, rigettando l’appello dell’Ufficio, riteneva venuta meno la causa della pretesa impositiva, in quanto la funzione esecutiva del titolo non era risultata astrattamente esercitabile per l’intervenuto fallimento del debitore. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, reputando fondato l’unico motivo con cui l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 1 e 37 d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo decreto, nonché degli artt. 51, 52 e 120 della legge fallimentare.
Il Collegio ha rammentato che l’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 sottopone ad imposta i decreti ingiuntivi esecutivi anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o ancora impugnabili. Il presupposto del tributo si ricollega all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, non già alla sua efficacia esecutiva in concreto, come già affermato con riguardo alle sentenze non passate in giudicato. In tale prospettiva, è stata ritenuta irrilevante l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’imposta si applica in ragione dell’astratta esecutività del decreto ingiuntivo non opposto o provvisoriamente eseguibile.
Quanto alla sopravvenienza del fallimento, la Corte ha precisato che, sebbene l’art. 51 della legge fallimentare impedisca le procedure esecutive individuali nei confronti del fallito, il decreto ingiuntivo non perde la propria esecutività per il caso di ritorno in bonis del debitore. L’imposta di registro, avendo natura di imposta d’atto ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, colpisce la dichiarazione di un credito azionabile esecutivamente, quale manifestazione di capacità contributiva, restando irrilevante che l’esecuzione sia in concreto possibile e se questa debba svolgersi in forma individuale o concorsuale.
La circostanza che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sia sopravvenuta alla dichiarazione di fallimento non esclude quindi la tassabilità dell’atto, essendo l’opponibilità del decreto alla massa dei creditori un elemento estrinseco ed accidentale, afferente alla mera limitazione soggettiva della persistente esecutività. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e, decidendo nel merito, l’originario ricorso della contribuente è stato rigettato, con compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
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Nota della Redazione
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