Repêchage e tutela reintegratoria nel licenziamento economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18804 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il fatto costitutivo della fattispecie ricomprende, oltre alle ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, secondo il meccanismo del repêchage. L’onere di provare tale impossibilità grava sul datore di lavoro, in forza dell’art. 5 legge n. 604/1966. La violazione dell’obbligo di ripescaggio integra l’insussistenza del fatto posto a base del recesso e determina l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022. Non è quindi necessario che il vizio attenga alla scelta imprenditoriale in sé, essendo sufficiente l’accertata violazione dell’onere di ricollocamento.
Il Fatto
Una lavoratrice, addetta a mansioni di responsabile amministrativa, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo nell’ambito di una riorganizzazione aziendale. Il Tribunale, nella fase sommaria del procedimento, dichiarava l’illegittimità del recesso e ordinava la reintegrazione. In sede di opposizione, lo stesso Tribunale riconosceva una tutela meramente indennitaria di diciotto mensilità. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del reclamo della lavoratrice, applicava la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, unitamente all’indennità sostitutiva e a quella risarcitoria. La società datrice di lavoro ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sul preteso travisamento delle prove in ordine al rifiuto opposto dalla lavoratrice a mansioni alternative, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione oppure va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ. Nel caso concreto la ricorrente non denuncia una svista sul fatto probatorio, ma sollecita una rivisitazione del quadro probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente censura stralci motivazionali estrapolati dal più ampio ragionamento della Corte territoriale, la quale aveva ricostruito le determinazioni aziendali senza retrodatare la volontà datoriale: la valutazione dell’onere di repêchage resta ancorata alla situazione esistente al momento del recesso.
Il terzo motivo è infondato. La Corte esclude il vizio di motivazione apparente o perplessa, poiché la sentenza d’appello ha confermato l’illegittimità del licenziamento a un duplice titolo: il mancato assolvimento dell’onere di ripescaggio e la manifesta incoerenza del criterio di scelta delle persone da licenziare.
Infondato è anche il quarto motivo, attinente al profilo sostanziale. La Corte valorizza il richiamo operato dai giudici di merito a Cass. Sez. lav. n. 35496 del 2022 e l’orientamento già consolidato secondo cui la violazione dell’obbligo di repêchage comporta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, come affermato da Cass. n. 30970 del 2022 e Cass. n. 33341 del 2022. Il Collegio ritiene dirimente il dato che la violazione dell’onere di ripescaggio, di per sé, determina l’applicazione della reintegrazione, restando irrilevante la questione relativa all’estensione del principio alla diversa ipotesi di incoerenza dei criteri di scelta.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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