Estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata e declaratoria d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 782 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione agevolata ex art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, si perfeziona, ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, come convertito dalla legge n. 108/2025, con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. Detta norma di interpretazione autentica comporta che, dietro presentazione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il versamento, il giudice dichiari d’ufficio l’estinzione del giudizio avente ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione. L’estinzione dichiarata comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, mentre le somme versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. In assenza di norme specifiche, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito notificato dall’INPS e avverso una cartella esattoriale dell’INAIL, relativamente a pretese contributive. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione, ma la Corte d’Appello, adita in via principale dalla società e in via incidentale dall’INPS, aveva rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato due distinte istanze di sospensione, documentando l’adesione alla procedura di definizione agevolata c.d. “rottamazione-quater” per entrambi i debiti oggetto del processo e allegando la prova del pagamento delle rate scadute del piano di rateazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente accertato che la società ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 235, legge n. 197/2022, con riferimento sia all’avviso di addebito dell’INPS sia alla cartella dell’INAIL, e aveva provveduto al pagamento della prima rata e di quelle successive scadute, come da piano di rateazione.
Il Collegio ha quindi richiamato l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, introdotto dalla legge di conversione n. 108/2025, che detta una norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022. La norma precisa che l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione del giudizio è dichiarata dal giudice d’ufficio, previa presentazione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il versamento.
Alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, la Corte ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, in conformità ai precedenti citati. Ha inoltre chiarito che l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato e che le somme versate restano acquisite.
Quanto alle spese di lite, in assenza di norme specifiche, la Corte ha applicato la regola generale di cui all’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza luogo a pronuncia. La declaratoria di estinzione, infine, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che consegue solo alle declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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