Revoca del nulla-osta e permesso per attesa occupazione: il TAR tutela il lavoratore (TAR Lombardia n. 3212 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, disposta su richiesta del datore di lavoro per asserita irreperibilità del lavoratore, è illegittima quando l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e la sua cessazione per causa non imputabile al lavoratore risultino accertate da una sentenza del giudice del lavoro. In tale evenienza, l’amministrazione ha il dovere di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, non potendo limitarsi ad accogliere acriticamente la richiesta del datore di lavoro. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da un’adeguata istruttoria che valuti la situazione del lavoratore, anche alla luce di eventuali pronunce giurisdizionali favorevoli.
Il Fatto
La Prefettura di Milano aveva rilasciato a un cittadino straniero un nulla-osta al lavoro subordinato, sulla base di un’istanza presentata da una società datrice di lavoro. Successivamente, la stessa Prefettura aveva revocato il nulla-osta, motivando il provvedimento con la richiesta della società di chiudere l’istanza per l’asserita irreperibilità del lavoratore. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento di revoca, deducendo che il rapporto di lavoro si era effettivamente instaurato e che la sua cessazione era da imputare al datore di lavoro. A sostegno di tale tesi, il ricorrente aveva prodotto una sentenza del Tribunale di Milano che, pronunciando in materia di lavoro, aveva accertato l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e condannato la società al pagamento delle retribuzioni non corrisposte. Il ricorrente lamentava, inoltre, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata valutazione, da parte dell’amministrazione, della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla non veridicità di quanto dichiarato dal datore di lavoro e alla doverosità, per l’amministrazione, di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I giudici hanno osservato che la circostanza dell’irreperibilità del lavoratore, addotta dal datore di lavoro a fondamento della richiesta di revoca, era stata smentita dalla documentazione versata in giudizio dal ricorrente. In particolare, il Tribunale di Milano non aveva ritenuto provata l’inattività del lavoratore, condannando la società al pagamento delle retribuzioni per i mesi in cui il rapporto era proseguito. Alla luce di tale accertamento, il TAR ha ritenuto che la Prefettura non potesse limitarsi a recepire la richiesta del datore di lavoro, ma dovesse verificare se, essendo il rapporto di lavoro cessato per causa non imputabile al lavoratore, sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il precedente del Cons. Stato, sez. III, sent. n. 9526/2025, pur menzionando l’esistenza di un orientamento più restrittivo. Le ulteriori censure dedotte dal ricorrente sono state assorbite. In ragione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, il Collegio ha infine compensato integralmente le spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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