Riconoscimento qualifica superiore e interpretazione delle declaratorie contrattuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19055 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della qualifica superiore, l’interpretazione delle declaratorie collettive di riferimento spetta al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se corretta. Le declaratorie contengono descrizioni esemplificative di attività tra loro equivalenti: per il riconoscimento di una figura professionale non occorre lo svolgimento di tutte le attività elencate. Nel passaggio dal livello inferiore a quello superiore non assume rilievo decisivo la contrapposizione tra condotta all’interno dell’impianto di servizio e condotta in linea, né il tipo di locomotore utilizzato, né il coordinamento delle squadre di manovra, ove previsto solo come eventuale. Il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. va dedotto con puntuale indicazione delle norme violate e specifiche argomentazioni.
Il Fatto
Un lavoratore, formalmente inquadrato nella qualifica di Operaio specializzato di livello D), agiva in giudizio per il riconoscimento della superiore qualifica di Tecnico di livello C) del contratto collettivo applicabile, con decorrenza dal 1.5.2016, e per le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Torino confermava l’accertamento del diritto, rideterminando l’importo liquidato a titolo di salario professionale. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava l’interpretazione delle declaratorie contrattuali. Sosteneva che il riconoscimento della qualifica superiore richiedesse lo svolgimento di attività di condotta su tratti di piena linea, l’uso di una motrice da treno e l’autonomia nella manovra, anche mediante coordinamento di più squadre. Poiché l’attività del lavoratore si svolgeva nell’ambito dei picchetti limite di manovra, ne deduceva l’infondatezza della pretesa.
La Corte richiama la declaratoria del livello D), che include l’Operatore Specializzato Circolazione addetto alla condotta di locomotive da manovra limitatamente alle manovre nell’ambito di un impianto di servizio, e quella del livello C), che contempla il Tecnico di Manovra e Condotta, con autonomia operativa, coordinamento e sorveglianza delle squadre, e condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni, nonché condotta di tradotte su tratti di linea autorizzati.
Dal confronto fra le declaratorie emerge che ciò che assume rilievo è che l’attività di manovra si svolga all’interno di un impianto di servizio (livello D) o all’interno di uno scalo o di una stazione (livello C). Per l’attività svolta nell’ambito della stazione la declaratoria non riconosce alcuna differenziazione alla circostanza che la trazione avvenga all’interno del picchetto limite, senza arrivare alla linea piena. Le parti collettive, osserva la Corte, hanno così considerato la maggiore qualificazione richiesta dall’attività di manovra in stazione, che poteva implicare l’attraversamento di binari pur con l’adozione di determinate misure.
La Corte d’appello, con accertamento di fatto non rivedibile per doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ha accertato che l’attività si svolgeva nell’ambito di una stazione. Quanto al tipo di motrice, anche per il livello C) è prevista la possibilità di utilizzo di un locomotore da manovra, sicché il relativo utilizzo non è dirimente. Il coordinamento delle squadre di manovra, infine, è previsto solo come eventuale.
Il secondo motivo, relativo alla formazione del giudicato sul diritto al salario professionale, è respinto. La censura di violazione dell’art. 433 cod. proc. civ. non è articolata in conformità all’insegnamento della Corte, perché priva delle specifiche argomentazioni necessarie a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici. Parimenti inammissibile è la critica sulla ritenuta formazione del giudicato, priva della compiuta esposizione della vicenda processuale richiesta dal principio di specificità del ricorso per cassazione. Al rigetto consegue la condanna alle spese e il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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