Inammissibile la promiscuità tra vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e istanze di rivalutazione del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13942 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti in modo promiscuo e sovrapposto vizi di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentito affidare al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e di attribuire loro forma e contenuto giuridici. Nell’opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, l’Amministrazione può scegliere tra la formale costituzione e il mero deposito degli atti, che si intendono acquisiti al processo; il termine di dieci giorni per il deposito non è perentorio e l’eventuale inerzia processuale non determina l’automatico accoglimento dell’opposizione, dovendo il giudice valutare comunque la fondatezza della pretesa.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva confermato l’ordinanza di ingiunzione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, configurante una fattispecie di lavoro nero.
Nel giudizio di legittimità, la ricorrente ha censurato la decisione deducendo l’irritualità della costituzione dell’Amministrazione e l’omesso o intempestivo deposito degli atti di accertamento, sostenendo che da tale inerzia sarebbe dovuto derivare l’immediato accoglimento dell’opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, rilevandone la inammissibile promiscuità: la contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di vizi di motivazione, senza che sia possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro, integra una situazione di inestricabile sovrapposizione che impedisce l’interpretazione delle censure. Tale mescolanza, secondo la giurisprudenza richiamata, mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, operazione non consentita.
La Corte ha precisato che, nel merito, la doglianza relativa alla mancata costituzione dell’Amministrazione è infondata: ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, è consentito all’Amministrazione scegliere tra una formale costituzione e il mero deposito degli atti relativi all’infrazione, che si intendono acquisiti al processo a prescindere dalla costituzione. Il termine di dieci giorni previsto per il deposito non è perentorio, potendo la produzione avvenire senza preclusioni.
Quanto all’asserito obbligo di immediato accoglimento dell’opposizione, la Corte ha escluso che la norma preveda una tale conseguenza: l’eventuale inerzia processuale dell’Amministrazione non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della pretesa, poiché il giudice è chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e può sopperire alla carenza documentale valutando gli atti acquisiti o disponendo l’acquisizione di prove d’ufficio. Nella specie, la fondatezza della pretesa emergeva dal rinvenimento dei lavoratori irregolari durante l’ispezione.
In definitiva, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui mirava a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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