L’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è provvedimento discrezionale insindacabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12414 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, che non possono formare oggetto di appello né di ricorso per cassazione. L’eventuale giudizio negativo sulla fondatezza della domanda di manleva, espresso a fondamento del diniego, resta irrilevante e non censurabile, configurandosi quale mera motivazione del provvedimento discrezionale. Il ricorso per cassazione che denuncia la violazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., se il ricorrente deposita solo l’estratto delle disposizioni invocate e non l’integrale testo del contratto, necessario per l’esercizio della funzione nomofilattica. La clausola contrattuale che garantisce un minimo di giornate lavorative agli operai a tempo indeterminato non legittima il datore di lavoro a sospendere unilateralmente la prestazione una volta esaurito tale monte ore. La reiezione implicita di una tesi difensiva è censurabile per cassazione come violazione di legge, non come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c..
Il Fatto
Un dipendente di una Comunità Montana, operaio idraulico forestale a tempo indeterminato, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni relative a tre mensilità dell’anno 2014. L’ente datoriale proponeva opposizione, sostenendo che il lavoratore non aveva reso la prestazione perché legittimamente sospeso per la mancata erogazione di fondi regionali e della Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA). L’ente chiedeva altresì, in subordine, di essere autorizzato a chiamare in causa la Regione a manleva. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, negando l’autorizzazione alla chiamata in causa sulla base dell’interpretazione della normativa regionale. Avverso tale sentenza l’ente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli. In merito al primo motivo, relativo alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa della Regione, la Corte ha richiamato il principio costante secondo cui il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione ex art. 106 c.p.c. è il frutto di una valutazione assolutamente discrezionale, attribuita al giudice di merito per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Tale provvedimento non è impugnabile, né in appello né in cassazione. Di conseguenza, è irrilevante che il giudice di merito abbia motivato il diniego con un giudizio negativo sulla fondatezza della domanda di manleva: quel giudizio, non essendo stata instaurata la controversia con la Regione, resta impregiudicato e vale solo come motivazione del diniego.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato un profilo di improcedibilità del ricorso. Il ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 46 del CCNL di settore, ma aveva depositato solo il testo dell’articolo invocato, non l’integrale contratto collettivo. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 20075 del 2010, ha ribadito che l’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. impone il deposito dell’intero testo del contratto, per consentire alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva, anche alla luce delle altre clausole. Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto il motivo infondato, chiarendo che la clausola, che garantisce 181 giornate lavorative per gli operai a tempo indeterminato, attiene alla distinzione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato e non costituisce una facoltà di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro.
Infine, il terzo motivo, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sulla dedotta extrapetizione del primo giudice, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ravvisato una decisione implicita di rigetto, poiché la sentenza impugnata, riconoscendo le retribuzioni, è logicamente incompatibile con l’accoglimento della tesi difensiva. Tale reiezione implicita è censurabile soltanto come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del controricorrente, distratte in favore del suo procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso