Compenso al commissario del concordato con riserva: liquidazione analitica e proporzionale (Cass. civ. Sez. I n. 19216 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione del compenso del commissario giudiziale designato per la fase di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall., si applicano i criteri del d.m. n. 30/2012 con riferimento all’opera effettivamente prestata, secondo un criterio di proporzionalità rispetto a natura, qualità e quantità dell’incarico. Ove l’incarico cessi prima del compimento della procedura, il compenso può essere ridotto anche al di sotto delle percentuali minime “per scaglioni” previste dall’art. 1 del decreto e finanche al di sotto del compenso minimo dell’art. 4, comma 1. La liquidazione non può fondarsi su motivazione stereotipata: è necessaria una motivazione analitica che enunci in modo specifico i criteri di quantificazione in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti, quand’anche per relationem, altrimenti il decreto è nullo.

Il Fatto

Il Tribunale di Benevento, su istanza del commissario giudiziale, liquida il compenso per la fase di concordato con riserva di una società. Dal ricorso risulta che la domanda era stata depositata il 17 dicembre 2019, il decreto di concessione del termine era stato emesso il 23 dicembre 2019 e la nomina del commissario disposta l’8 gennaio 2020. Il termine, per effetto della disciplina emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, era stato prorogato sino al 21 agosto 2020; all’esito la società ha rinunciato alla domanda.

La società propone ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi dell’assenza di criteri di liquidazione e della mancata considerazione dell’attività in concreto svolta. Resiste con controricorso il commissario giudiziale.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta la preliminare eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso sufficientemente ancorato ai fatti e ai documenti di causa, ed esamina congiuntamente i due motivi, che giudica fondati.

Il punto di partenza è la disciplina applicabile: per il commissario designato nella fase di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. valgono i criteri del d.m. n. 30/2012, con riguardo all’opera prestata ai sensi degli artt. 2 e 5 del decreto. Ciò consente di ridurre il compenso anche al di sotto delle percentuali minime “per scaglioni” dell’art. 1, come affermato da Cass. n. 15790/2023.

Se l’incarico del commissario cessa prima che la procedura giunga a compimento, i criteri vanno applicati secondo un criterio di proporzionalità rispetto a natura, qualità e quantità dell’opera prestata, con possibilità di riduzione sotto le percentuali minime dell’art. 1 e perfino sotto il compenso minimo dell’art. 4, comma 1, d.m..

Quanto ai valori di riferimento, in mancanza della redazione dell’inventario — evenienza tipica del concordato con riserva — i valori dell’attivo e del passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura: per il passivo, dall’elenco nominativo dei creditori; per l’attivo, dall’ultimo bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e IRAP, dalla situazione finanziaria depositata mensilmente o dal piano concordatario se già depositato.

Il passaggio decisivo riguarda l’obbligo motivazionale. La liquidazione non può avvenire con motivazione stereotipata, fatta di frasi di mero stile applicabili a una serie indeterminata di casi: occorre una motivazione analitica che rappresenti, anche per relationem, l’iter logico seguito dal tribunale, con specifica enunciazione dei criteri di quantificazione rispetto alle attività svolte e ai risultati conseguiti (richiamate Cass. n. 32536/2023, n. 15790/2023, n. 21959/2023 e altre). In difetto, il decreto è nullo.

Nel caso concreto il decreto impugnato si è limitato a indicare i parametri normativi senza dare conto della loro aderenza all’attività concretamente espletata. Il ricorso è quindi accolto, il decreto cassato con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione per una nuova liquidazione che tenga conto di natura, grado di complessità, completezza e durata dell’incarico. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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