Abusiva concessione di credito e nullità del contratto: serve il reato o l’intento predatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 19288 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusiva concessione di credito, la violazione delle regole di corretta valutazione del merito creditizio, pur potendo integrare gli estremi di un illecito aquiliano e fondare una pretesa risarcitoria in capo ai creditori della società finanziata, non è di per sé causa di nullità del contratto di finanziamento. La sanzione della nullità del contratto di credito per illiceità della causa, ex artt. 1343 e 1418, secondo comma, c.c., postula l’integrazione degli estremi di un reato-contratto, ovvero, in assenza di reato, la sussistenza di un intento funzionale predatorio del finanziatore, non essendo sufficiente la mera omissione o insufficienza delle verifiche sul merito creditizio, che rileva esclusivamente in termini risarcitori. La curatela non può opporre in compensazione giudiziale, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, un controcredito risarcitorio da abusiva concessione di credito che sia ancora controverso e non accertato, poiché la compensazione ex art. 1243, comma 2, c.c. presuppone la certezza del credito opposto e non può fondarsi sull’esito di un separato e non definito giudizio.
Il Fatto
La Banca Monte dei Paschi di Siena proponeva domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale della società Exprees SPEEDY s.r.l., per un credito complessivo di euro 231.352,38, derivante da due finanziamenti garantiti dal fondo pubblico di cui alla legge n. 662/1996. Il giudice delegato escludeva il credito, ritenendo che la banca avesse erogato il finanziamento senza un’adeguata verifica del merito creditizio, in presenza di un elevato indebitamento erariale dell’impresa.
Il tribunale di Napoli, in sede di opposizione, rigettava la domanda della banca, dichiarando la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1343 e 1418, secondo comma, c.c., ravvisando un’ipotesi di antigiuridicità della condotta dell’istituto per l’omessa acquisizione del certificato unico dei debiti tributari. Il tribunale accoglieva altresì l’eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dalla curatela, quantificando il danno da abusiva concessione del credito in misura pari all’intero importo finanziato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso principale, ha enunciato il principio per cui la concessione abusiva di credito non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento, dovendosi invece distinguere tra le diverse conseguenze giuridiche ricollegabili a tale condotta. L’orientamento tradizionale riconduce la fattispecie a conseguenze esclusivamente risarcitorie; un più recente indirizzo, ritenuto preferibile, ammette anche l’effetto demolitorio della nullità, ma solo a due condizioni: la sussistenza di un reato-contratto ovvero, in mancanza, la presenza di un intento funzionale predatorio del finanziatore, ossia di una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa o ai principi di ordine pubblico o buon costume.
Nel caso di specie, il tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto richiamando la violazione delle norme sulla verifica del merito creditizio, senza però accertare né la sussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 217 l.f. o dell’art. 224 l.f., né l’eventuale intento predatorio della banca. Una tale carenza motivazionale non consente di fondare la declaratoria di nullità, atteso che la violazione di norme di natura comportamentale, come quelle che presidiano la fase prodromica alla conclusione del contratto, può rilevare solo sul piano del risarcimento del danno e non su quello della validità dell’atto.
La Corte ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando l’errore del tribunale nell’avere accolto l’eccezione di compensazione giudiziale. La curatela, infatti, non può opporre in compensazione un controcredito risarcitorio che sia ancora oggetto di contestazione e non sia stato definitivamente accertato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la compensazione giudiziale presupponga la certezza del credito opposto, non potendo fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio ancora pendente e non definito, come nel caso di una domanda risarcitoria da abusiva concessione di credito non ancora delibata nel merito. Il ricorso incidentale proposto dalla curatela è stato dichiarato assorbito.
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Nota della Redazione
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