Divieto di contribuzione volontaria con iscrizione alla Gestione Separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19572 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione previdenziale, il divieto di prosecuzione della contribuzione volontaria, previsto dall’art. 3 della legge n. 43/1987 ed esteso agli iscritti alla Gestione Separata dall’art. 5 del d.lgs. n. 184/1997, opera per i periodi in relazione ai quali coesista un’assicurazione presso altre gestioni. Il giudice di merito che accerta il versamento di contributi nella Gestione Separata anteriormente alla domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria compie un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, ove sorretto da doppia decisione conforme. La contestazione di tale accertamento mediante il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, non essendo deducibile il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in presenza di una doppia pronuncia conforme. La censura che non si confronti con l’accertamento di fatto della Corte territoriale è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente pubblico regionale in liquidazione, aveva aderito a un piano di contribuzione volontaria previsto dall’art. 6 della legge regionale siciliana n. 5/1999, finalizzato al pensionamento per anzianità. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, aveva contestato la pretesa contributiva, rilevando che il lavoratore era stato iscritto d’altro ente alla Gestione Separata a decorrere dal 1997, per i compensi corrisposti in relazione all’attività di componente del collegio dei revisori.
Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Catania poi avevano respinto la domanda, rilevando il divieto di prosecuzione della contribuzione volontaria in costanza di assicurazione presso altra gestione previdenziale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati da memoria, cui l’Istituto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per mancata valorizzazione di un documento Inps dal quale sarebbe emersa l’inesistenza di alcuna iscrizione alla Gestione Separata. Il motivo è inammissibile, perché investe valutazioni istruttorie riservate al giudice del merito, incensurabili se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie non deducibile in presenza di una doppia decisione conforme. Nel merito, il documento risulta espressamente valutato dalla Corte territoriale, con motivazione al di sopra del minimo costituzionale.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, prospettano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia su un motivo di appello concernente la natura giuridica di ente pubblico dell’istituto datore di lavoro. La Corte li ritiene infondati: nessuna omessa pronuncia è predicabile, avendo il giudice del merito affrontato la complessiva questione di diritto sul rapporto lavorativo e avendo qualificato tardivi alcuni profili del motivo di gravame.
Il quarto motivo censura la violazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, interpretato autenticamente dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, sostenendo l’inesistenza o nullità del rapporto di collaborazione continuata e continuativa, con conseguente illegittimità dell’iscrizione alla Gestione Separata. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’accertamento di fatto della Corte d’appello, che ha verificato come, ancor prima della domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria, risultasse il versamento di contributi nella Gestione Separata da parte dell’istituto, fatto non contestato dal lavoratore.
Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 818/1957, sostenendo che l’eccezione di decadenza, essendo norma di diritto pubblico previdenziale e fissando il principio d’intangibilità dei contributi previdenziali anche se indebitamente versati, non soggiacerebbe ad alcuna barriera preclusiva. La Corte lo dichiara inammissibile: la questione è stata ritenuta tardivamente proposta dalla Corte d’appello e il ricorrente non riporta gli esatti termini della censura articolata in sede di gravame, sicché non è consentito desumere la decisività della doglianza, ossia l’utilità concreta dell’accertamento dell’indebito versamento ai fini del pensionamento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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