Spese di lite e soccombenza dell’ente succeduto in giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10036 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la statuizione resa dal giudice di rinvio che ponga le spese a carico dell’ente ricorrente è conforme al principio della soccombenza e costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. È soccombente l’ente che, nel giudizio di rinvio, abbia chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi nel merito la domanda della controparte, risultando così destinatario della pronuncia sfavorevole. Il motivo che denunci violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. è pertanto inammissibile, traducendosi in una non consentita rivalutazione della regolamentazione delle spese già operata dal giudice del merito.

Il Fatto

Un dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna, poi Agenzia Forestas, prestava attività lavorativa presso un servizio territoriale. Un altro soggetto era stato nominato sostituto del direttore di quel servizio in luogo del primo. Quest’ultimo conveniva in giudizio l’ente chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento di nomina e il risarcimento del danno commisurato alle differenze retributive non godute.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Cagliari, in sede di gravame, dichiarava dapprima l’appello inammissibile; quindi, quale giudice del rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Cassazione, riconosceva la legittimità del provvedimento di nomina del sostituto, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di tutti i gradi. L’Agenzia ricorre per cassazione avverso tale decisione.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia ricorrente censura la statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Sostiene di non poter essere considerata soccombenza, poiché l’ente originario cui era succeduta aveva chiesto in giudizio il rigetto della domanda proposta dall’altra parte, volta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento assunto in favore del nominato.

La Corte valuta il motivo inammissibile. La Corte territoriale si è pronunciata in coerenza con il principio della soccombenza, con statuizione che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità.

Decisivo è il rilievo delle conclusioni rassegnate dall’Agenzia nel giudizio di rinvio: essa aveva chiesto o di dichiarare la domanda inammissibile, in quanto eccedente il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non assistita da attuale interesse ad agire, oppure di rigettarla nel merito. Tali richieste collocano l’ente in posizione sostanzialmente contrapposta all’accoglimento della domanda, confermando la sua qualità di parte soccombenza rispetto all’esito del giudizio.

La pronuncia finale è dunque di inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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