Notifica via PEC della cartella: irrilevante l’attestazione di conformità se non disconosciuta (Cass. civ. Sez. V n. 19720 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata è validamente eseguita sia mediante allegazione di un duplicato informatico dell’atto nativo digitale, sia mediante copia per immagine su supporto informatico del documento originale cartaceo. In quest’ultimo caso non è necessaria né l’attestazione di conformità né la firma digitale, perché ai sensi dell’art. 22, comma 3, CAD le copie per immagine hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. L’irritualità della notificazione telematica non ne determina la nullità quando la consegna ha prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo legale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente la notifica eseguita a mezzo PEC, sul duplice rilievo che tale mezzo non garantirebbe la certezza della conoscenza legale dell’atto e che il documento notificato non recava la firma.
La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi, censurando la qualificazione della notifica come inesistente e la pretesa necessità di attestazione di conformità o firma digitale. La società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono ritenuti fondati. Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui l’irritualità della notificazione a mezzo PEC non ne comporta la nullità quando la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, determinando il raggiungimento dello scopo legale. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 23620 del 28.09.2018 e n. 7665 del 18.04.2016.
Sul secondo profilo, la Corte ribadisce l’orientamento già espresso dalla Sez. V n. 35541 del 19.12.2023: non risponde ai principi di legge l’affermazione secondo cui l’atto inviato via PEC non sarebbe idoneo a garantirne l’autore ove privo di attestazione di conformità all’originale o di firma digitale.
La motivazione distingue poi le due modalità di notifica telematica. La cartella può essere notificata allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell’atto originario, oppure mediante una copia per immagine su supporto informatico di documento in originale cartaceo. La Corte richiama Cass. n. 30948 del 27.11.2019, Cass. n. 21328 del 05.10.2020, Cass. n. 14402 dell’08.07.2020 e Cass. n. 36265 del 28.12.2023.
Il Collegio richiama la definizione di messaggio di posta elettronica certificata dell’art. 1, lett. f), d.P.R. n. 68 del 2005 e le nozioni di copia per immagine e duplicato informatico contenute nell’art. 1, lett. i-ter) e i-quinquies), CAD. Su questa base esclude la necessità dell’attestazione di conformità, poiché l’art. 22, comma 3, CAD — come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 2017 — riconosce alle copie per immagine la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta.
Nel caso concreto la controricorrente non ha mai disconosciuto la conformità della copia informatica della cartella allegata alla PEC. Tale rilievo è sufficiente per l’accoglimento del ricorso. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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