Responsabilità del rappresentante di associazione non riconosciuta per debiti fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 19825 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente, prevista dall’art. 38 cod. civ., non si fonda sulla sola qualifica formale di rappresentante legale, ma richiede una concreta ingerenza nella gestione associativa. Per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto e non su base negoziale, risponde solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione dell’associazione nel periodo considerato, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto. La presunzione di responsabilità per la carica ricoperta è superabile con la prova dell’estraneità alla gestione nel periodo di investitura.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica era destinataria di un invito dell’Agenzia delle entrate a esibire la documentazione contabile relativa a più annualità. La richiesta era solo parzialmente ottemperata. L’Ufficio, rilevata la mancata esibizione dei documenti di costo, la mancata tracciabilità di incassi e pagamenti e l’assenza dei libri sociali, contestava l’insussistenza delle condizioni per fruire delle agevolazioni contabili di cui alla legge n. 398/1991, con revoca dei benefici e rideterminazione del reddito secondo le regole ordinarie.

L’avviso di accertamento veniva notificato anche al presidente e legale rappresentante dell’associazione nel periodo considerato, al quale l’Amministrazione imputava la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997. Il contribuente impugnava l’atto deducendo la propria estraneità ai fatti. Respinto in primo grado, l’appello veniva accolto dalla CTR, che annullava l’atto. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale. Richiama l’orientamento costante secondo cui la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale del patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende la posizione astrattamente assunta dal soggetto nella compagine sociale, ricollegandosi a una concreta ingerenza nell’attività dell’ente (Sez. V n. 5746 del 2007, Sez. V n. 19486 del 2009, Sez. VI-5 n. 12473 del 2015, Sez. VI-5 n. 4747 del 2020, Cass. n. 11869 del 2024).

Il principio è ribadito con riguardo ai debiti d’imposta: essi non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del presupposto, e chiamano a rispondere solidalmente, per tributo e sanzioni, il soggetto che abbia svolto compiti di direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo considerato, presumendosi che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte a creare rapporti obbligatori tributari (Sez. VI-5 n. 36470 del 2022). Il richiamo all’effettività dell’ingerenza circoscrive però la responsabilità alle sole obbligazioni sorte nel periodo di investitura.

La Corte enuncia altresì la regola sull’onere della prova: chi invoca la responsabilità solidale del rappresentante deve provare gli elementi da cui desumere la qualità di gestore; grava invece sul chiamato a rispondere dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell’ente nel periodo di investitura (Sez. V n. 3093 del 2021).

Su questa base la Corte rigetta il ricorso. La CTR si è correttamente conformata ai principi richiamati, ritenendo superata la presunzione di responsabilità ex lege per la sola qualità di legale rappresentante, avendo il contribuente assolto l’onere della prova contraria. Gli elementi tratti dal procedimento penale — la CTU sull’apocrifia delle firme, gli interrogatori e la posizione di persona offesa — sono stati liberamente e razionalmente valutati. Le censure dell’Agenzia sono inammissibili, perché di natura meritale e dirette a un nuovo esame delle risultanze istruttorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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