Notifica cartelle esattoriali: prova con avviso di ricevimento e onere di contestazione (Cass. civ. Sez. V n. 19884 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione depositi anche la copia della cartella, che, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Ove l’agente produca copia fotostatica della relata o dell’avviso e l’obbligato ne contesti la conformità agli originali ex art. 2719 cod. civ., il giudice non può negare ogni efficacia probatoria alle copie, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli presuntivi. È inammissibile il motivo che non si confronti con la statuizione fondata sull’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, che considera rinunciate le domande non riproposte in appello dall’appellato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e il preavviso con cui l’agente della riscossione minacciava l’apposizione del vincolo, per il mancato pagamento delle pretese fiscali richiamate nelle cartelle. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che il concessionario non aveva depositato gli originali delle cartelle e delle relate di notifica.
La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello dell’agente, ritenendo non necessario l’originale una volta provate le notifiche mediante le copie degli avvisi di ricevimento non ritualmente disconosciute, e considerando non riproposte le ulteriori censure del ricorrente. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’inammissibilità dell’appello per avere l’agente sviluppato il gravame su ragioni diverse da quelle oggetto del giudizio, senza censurare la sentenza di primo grado. La Corte rigetta la doglianza: la questione delle notifiche delle cartelle aveva costituito specifico e pertinente motivo di appello, a fronte di una decisione di prime cure fondata proprio sul difetto di prova di quelle notifiche.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: la prova del perfezionamento della notificazione si raggiunge con l’avviso di ricevimento, senza necessità di depositare la copia della cartella, stante la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. e il principio di vicinanza della prova. Vengono citate, tra le altre, Cass., Sez. III, n. 17481 del 2023, Cass., Sez. T., n. 8201 del 2023 e Cass., Sez. T., n. 27656 del 2024.
Sul versante della contestazione delle copie, la Corte ribadisce che il giudice non può limitarsi a negare efficacia probatoria alle riproduzioni, ma deve valutare le specifiche difformità contestate ex art. 2719 cod. civ. alla luce di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli presuntivi. Il giudice regionale si era uniformato a tali principi, accertando in fatto che il contribuente non aveva assolto all’onere di una contestazione chiara e circostanziata.
Le restanti doglianze, relative alla mancata indicazione dei beni e alla mancata sottoscrizione dell’atto, sono dichiarate inammissibili. Il Giudice regionale aveva applicato l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, considerando rinunciate le domande non riproposte in appello dall’appellato, e tale autonoma statuizione non era stata impugnata dal contribuente. Il ricorso è quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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