Giudizio di ottemperanza unico rimedio per l’esecuzione delle sentenze tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 20196 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, che ha eliminato la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per l’attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell’amministrazione. Esso è esperibile, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, non solo in relazione alle sentenze passate in giudicato, ma anche con riferimento alle sentenze di cui agli artt. 68 e 69 del medesimo decreto, nonché agli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 472/1997, purché immediatamente esecutive. La possibilità di accesso al giudizio di ottemperanza per l’attuazione di una sentenza non ancora passata in giudicato, ma immediatamente precettiva, trova giustificazione nell’interesse del contribuente a rendere effettiva la tutela riconosciutagli e nella inerzia o nel non corretto adeguamento dell’amministrazione finanziaria al precetto contenuto nella statuizione esecutiva. Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore distrattario delle spese di lite liquidate in una controversia tributaria, aveva notificato l’atto di costituzione in mora ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e, inutilmente decorso il termine, proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza della Commissione tributaria provinciale davanti alla stessa C.T.P. di Roma. Il giudice adito aveva respinto il ricorso, affermando che il decreto sul contenzioso tributario fa salva la disciplina codicistica dell’esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo e che i poteri sostitutivi del giudice tributario concernono solo l’attuazione dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia sugli atti impugnati, con esclusione della nomina del commissario ad acta.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo. La società intimata è rimasta tale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione di tecnica di impugnazione. Il motivo era stato formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma nella sua illustrazione conteneva anche un profilo di violazione di legge riferito all’art. 70 d.lgs. n. 546/1992. Richiamando il consolidato indirizzo di legittimità, la Corte ribadisce che l’erronea intitolazione del motivo non osta alla sua sussunzione in altra fattispecie dell’art. 360 e non determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il vizio denunciato. La doglianza viene quindi ricondotta all’alveo del n. 3 del medesimo comma, isolandosi due distinti motivi di censura.

La denuncia di carenza motivazionale è dichiarata infondata. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera del d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, il vizio motivazionale è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Rientrano in tale perimetro la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto i giudici di merito avevano chiaramente escluso l’azionabilità dei poteri sostitutivi, lasciando cogliere la ratio decidendi: non vi è dunque apparenza motivazionale, benché la decisione si ponga in contrasto con la disciplina del d.lgs. n. 546/1992.

Il secondo profilo, di violazione di legge, è accolto. Il procedimento di ottemperanza è regolato dall’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, che prevede una disciplina diversa da quella ordinaria, facendo salva l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo ma consentendo alla parte interessata di chiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza. L’art. 67-bis, introdotto dal d.lgs. n. 156/2015, stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive. La Corte ricostruisce il quadro: l’efficacia immediata delle sentenze tributarie concernenti atti impositivi era già desumibile dal rinvio generale alle norme del codice di rito, dall’art. 282 cod. proc. civ., dall’art. 68 del decreto e dall’art. 18 d.lgs. n. 472/1997. Per effetto della novella, gli artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, riconoscono al contribuente la facoltà di chiedere l’ottemperanza in caso di mancata esecuzione.

Ne deriva che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche in relazione alle sentenze immediatamente esecutive, e non soltanto a quelle passate in giudicato. Esso si distingue dal concorrente giudizio esecutivo civile perché non mira all’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma a rendere effettivo quel comando qualora sia privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo. Poiché la sentenza di cui era stata chiesta l’ottemperanza rientra fra le pronunce immediatamente esecutive, la C.T.P. non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti. La Corte accoglie il motivo di violazione di legge, respinge quello sulla carenza motivazionale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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