Riposi compensativi non goduti: onere probatorio a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20226 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riposi compensativi previsti dall’art. 20 del CCNL del 14.2.2001 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, il lavoratore che agisce per il pagamento dell’indennità sostitutiva deve provare soltanto il fatto costitutivo del diritto, costituito dal mancato godimento del riposo settimanale. La mancata fruizione del riposo compensativo per esigenze di servizio integra un fatto estintivo, il cui onere di allegazione e prova incombe sul datore di lavoro, che è contrattualmente tenuto a organizzare l’attività in modo da consentire il recupero psico-fisico del dipendente. Le direttive 93/104/CE e 2003/88/CE condizionano le deroghe al riposo alla concessione di equivalenti periodi compensativi e non ostano alla monetizzazione dei riposi non goduti.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti di un ente previdenziale, addetti turnisti presso un centro elettronico operante a ciclo continuo, hanno agito in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento dell’indennità sostitutiva dei riposi compensativi maturati e non goduti. I lavoratori hanno dedotto di non avere potuto fruire dei riposi per inderogabili esigenze di servizio e di avere maturato, all’atto del collocamento a riposo, numerosi giorni non goduti.

Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande, ritenendo che gravasse sui lavoratori l’onere di provare la tempestiva presentazione della richiesta di fruizione e il diniego datoriale. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma, ha condannato l’ente al pagamento dell’indennità per i riposi non goduti fino al 5.7.2012, escludendo che il diritto fosse subordinato a una formale richiesta del lavoratore. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’ente censurava l’ammissibilità della questione introdotta per la prima volta in appello, in violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura, poiché il motivo non assolveva agli oneri degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non riportando integralmente né localizzando il ricorso di primo grado. Nel merito, la sentenza impugnata dimostrava che già in primo grado il datore aveva sostenuto la necessità di una formale richiesta e che i lavoratori avevano censurato l’interpretazione dell’art. 20 del CCNL, senza introdurre argomenti nuovi.

Con il secondo motivo il ricorso denunciava la violazione dell’art. 20, commi 1 e 3, del CCNL e dell’art. 2697 cod. civ., addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente ripartito l’onere probatorio. Il motivo è stato giudicato infondato.

La Corte ha osservato che la disposizione contrattuale colloca la mancata fruizione del riposo settimanale nell’ambito della disciplina contrattuale sull’orario di lavoro e prevede, in caso di mancata concessione del riposo compensativo per esigenze di servizio, un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, qualificandolo come vera e propria retribuzione. La materia è disciplinata a livello comunitario dalle direttive 93/104/CE e 2003/88/CE, il cui art. 17 condiziona le deroghe alla concessione di equivalenti periodi di riposo compensativo e non osta alla monetizzazione dei riposi non goduti.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ribadito che il riposo compensativo costituisce parte integrante del periodo lavorativo (Cass. n. 1983/2004) e che grava sul lavoratore l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto, cioè il mancato godimento della giornata di riposo (Cass. n. 8626/2024). La predisposizione delle modalità di recupero rientra nella sfera organizzativa datoriale, in virtù del potere di direzione di cui agli artt. 2086 e 2104 cod. civ. (Cass. n. 1892/2000), secondo un’interpretazione di buona fede volta a garantire l’effettività del recupero psico-fisico (Cass. n. 29341/2023). Il godimento del riposo compensativo configura perciò un fatto estintivo, il cui onere probatorio incombe su chi lo eccepisce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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