La riclassificazione aziendale non retroattiva non prova il rapporto agricolo del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20024 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto non retroattivo del provvedimento di variazione della classificazione aziendale, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, attiene esclusivamente al rapporto contributivo tra datore di lavoro e Istituto previdenziale e non anche a quello previdenziale. In agricoltura, il diritto del lavoratore a mantenere l’iscrizione negli elenchi nominativi resta ancorato all’effettivo svolgimento di un’attività subordinata di natura agricola. Pertanto, ove l’INPS abbia disconosciuto il rapporto e il lavoratore agisca in giudizio per rivendicare la reiscrizione, su di lui grava l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da due lavoratrici nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli per l’anno 2008, in relazione a un rapporto di lavoro subordinato agricolo con una società. Il Tribunale di Nola aveva riconosciuto il rapporto soltanto per l’anno 2007, rigettando la domanda per l’anno successivo. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione, ritenendo che le lavoratrici non potessero invocare l’effetto di non retroattività della riclassificazione aziendale, poiché la situazione previdenziale dei lavoratori agricoli dipende dall’attività effettivamente svolta e non dalla posizione assicurativa dell’azienda. Avverso tale sentenza le lavoratrici proponevano ricorso per cassazione, cui l’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi tesi a contestare il mancato riconoscimento del rapporto agricolo per l’anno 2008 alla luce del principio di irretroattività del mutamento della qualificazione del datore di lavoro, disposto dall’INPS nel 2012 a seguito di controlli ispettivi, che aveva riclassificato la società da azienda agricola ad azienda industriale.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, secondo cui i provvedimenti di variazione della classificazione non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento. Ha tuttavia precisato che tale principio inerisce esclusivamente al tema della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, essendo i contributi legati alla natura giuridica dell’attività economica svolta; l’irretroattività, a tutela di esigenze di certezza e di legittimo affidamento, riguarda il rapporto contributivo tra datore di lavoro e INPS.
La peculiarità della fattispecie è stata invece individuata nella circostanza che si controverte del rapporto tra lavoratori e Istituto previdenziale, venendo in rilievo il diritto dei primi all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli. La Corte ha pertanto affermato che non può darsi seguito a orientamenti che attribuiscano rilievo dirimente all’irretroattività della variazione anche sul piano del rapporto previdenziale, improntato alla regola della effettività dell’attività connessa all’iscrizione assicurativa.
In agricoltura, ha precisato il Collegio, le prestazioni assicurative presuppongono l’iscrizione nei relativi elenchi, che a sua volta presuppone la concreta esistenza di un rapporto di lavoro agricolo. Ne consegue che, quando l’INPS disconosca l’esistenza del rapporto, il lavoratore che agisce in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto, secondo il principio affermato da Cass. n. 1295 del 2023.
Nel caso concreto, la non retroattività della riclassificazione non ha implicato che i rapporti di lavoro denunciati come agricoli restassero tali fino al momento di efficacia della variazione, a prescindere dalla loro effettività. La Corte ha quindi escluso che ricorressero i presupposti per investire le Sezioni Unite, rigettando il ricorso e compensando integralmente le spese, pur non applicando le sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c., in ragione della novità di alcuni profili della decisione.
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Nota della Redazione
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