Riqualificazione personale ministeriale: norma autorizzativa senza diritto automatico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20625 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-quater d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, non ha portata immediatamente precettiva e non attribuisce alcun diritto soggettivo all’inquadramento nella terza area funzionale: si limita ad autorizzare l’Amministrazione a indire procedure di contrattazione collettiva, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, subordinando ogni effetto economico e giuridico alla completa definizione delle procedure selettive. Parimenti programma tico è l’Accordo del 26.04.2017, recepito con D.M. 9 novembre 2017, che rinvia all’adozione di un decreto ministeriale e all’espletamento di procedure selettive, con il consenso del dipendente e a invarianza di spesa. Ne consegue che la riqualificazione non può essere affermata per via giudiziale, né fondare un automatismo nello scorrimento delle graduatorie, restando riservati all’Amministrazione gli adempimenti attuativi.
Il Fatto
Due dipendenti del Ministero della Giustizia, inquadrati nella seconda area funzionale, hanno agito davanti al giudice del lavoro per accertare il proprio diritto all’inquadramento nella terza area funzionale, profilo di funzionario UNEP, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento e perdita di chance.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo l’inquadramento nella terza area, fascia retributiva F1, dal 01.07.2019 e condannando il Ministero alla corresponsione degli arretrati. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione dell’Amministrazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia su un motivo di appello; violazione dell’art. 21-quater d.l. n. 83/2015 e dell’Accordo del 26.04.2017; violazione della disciplina sulla prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita omissione di pronuncia su un motivo di appello, è inammissibile. La Corte ricorda la distinzione tra vizio di omessa pronuncia e vizio di omessa motivazione: il primo ricorre quando il giudice ometta del tutto di adottare un provvedimento, anche implicito, sulla domanda o sull’eccezione; il secondo presuppone che un esame vi sia stato ma sia affetto da totale pretermissione di un fatto storico o da motivazione apparente, perplessa o incomprensibile (richiamata Cass. n. 27551 del 2024).
Nel caso concreto la sentenza d’appello ha esaminato un motivo di impugnazione, respinto quello e dichiarato assorbita ogni altra questione, compreso il primo motivo di appello. Non vi è stata dunque omissione, ma sostanziale rigetto; inoltre la Corte d’Appello, decidendo nel merito, ha sostituito la propria motivazione a quella di primo grado.
Il secondo motivo è fondato. La Corte dà continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 16999 del 2023, secondo cui l’art. 21-quater d.l. n. 83/2015 non attribuisce alcun diritto agli interessati, limitandosi ad autorizzare un’attività della pubblica amministrazione nei limiti delle risorse disponibili, e prevede espressamente che ogni effetto economico e giuridico decorra dalla completa definizione delle procedure selettive.
Anche l’Accordo del 26.04.2017, nel testo richiamato, è di natura programmatica: rinvia all’emanazione di un apposito decreto ministeriale e all’espletamento di procedure selettive individuate con successivo atto, nei limiti dei posti disponibili, a invarianza di spesa e con il consenso del dipendente. Esso non può fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie, né la pretesa a una riqualificazione affermata per via giudiziale a prescindere dagli adempimenti riservati all’Amministrazione.
Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, resta assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda originaria. Le spese dell’intero processo sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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