Deposito tardivo del ricorso notificato e improcedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 20698 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il termine per il deposito del ricorso notificato, previsto dall’art. 371-bis cod. proc. civ., si applica per interpretazione estensiva anche quando sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il deposito tardivo dell’atto notificato determina pertanto l’improcedibilità del ricorso. Non è sufficiente, a evitare tale declaratoria, il deposito della copia del ricorso consegnata all’ufficio per la notificazione, poiché in tal modo non viene versato in atti il ricorso pervenuto a destinazione, ma soltanto il ricorso inviato. Né la sanzione è esclusa dal rilievo che le notificazioni si siano perfezionate oltre il termine fissato per la rinnovazione, quando i depositi successivi restino tardivi rispetto al termine di cui all’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. e non sia prospettata alcuna circostanza idonea a giustificare la rimessione in termini.
Il Fatto
Il proprietario di un’imbarcazione convenne in giudizio più compagnie di assicurazione e il broker, domandando la condanna al pagamento dell’indennizzo per l’affondamento del natante, oggetto di un contratto di coassicurazione con rischio ripartito in differenti quote. Il Tribunale di Torino dichiarò inammissibile la domanda verso il broker, mero intermediario che non aveva assunto alcun rischio, e verso la rappresentanza generale per l’Italia, per carenza di legittimazione passiva; condannò le altre compagnie al pagamento, nelle rispettive quote, della somma complessiva di Euro 385.313,91.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 138 del 9/2/2021, rigettò l’appello nel merito ma lo accolse parzialmente quanto alle spese, disponendo la compensazione nei limiti di un quinto e la condanna delle compagnie alla refusione dei residui quattro quinti. Due società del gruppo assicurativo proposero quindi ricorso per cassazione. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ordinò l’integrazione del contraddittorio verso le società intimate non evocate in legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo superfluo l’esame dei motivi. Il provvedimento assunto nel corso dell’udienza del 22/1/2025 aveva ordinato la rinnovazione della notificazione entro sessanta giorni, dopo che il Collegio aveva rilevato che il ricorso e l’ordinanza interlocutoria erano stati invalidamente notificati presso il difensore costituito in appello, anziché alle parti personalmente, a norma dell’art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il percorso argomentativo muove dal raccordo tra il termine per la rinnovazione e quello per il deposito. La parte ricorrente avrebbe dovuto provvedere entro il 24/3/2025 e, poi, entro venti giorni dalla scadenza, depositare il ricorso notificato, secondo l’art. 155, comma 4, cod. proc. civ. Il deposito intervenuto il 24/2/2025 non è sufficiente, perché con esso non è stato versato in atti il ricorso pervenuto a destinazione, ma soltanto il ricorso inviato all’ufficio per la notificazione.
La Corte richiama il principio già affermato da Cass. Sez. III n. 18539 del 2024, secondo cui il termine di cui all’art. 371-bis cod. proc. civ., pur riferendosi all’ipotesi di integrazione del contraddittorio verso un litisconsorte pretermesso, è applicabile per interpretazione estensiva anche quando sia ordinata la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Nello stesso senso i precedenti delle Sezioni Unite n. 11003 del 2006 e n. 13602 del 2004.
Non vale a evitare la sanzione il rilievo che le notificazioni si siano perfezionate, nella maggior parte dei casi, tra il 27/3/2025 e il 2/4/2025: il termine per il deposito era fissato al 14/4/2025 e i depositi del 15-16/5/2025 sono tardivi rispetto a tale termine e all’esecuzione dell’ultima notifica. Nessuna circostanza è stata prospettata a sostegno di una rimessione in termini, peraltro nemmeno domandata.
All’improcedibilità segue la condanna delle ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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