Riassunzione dopo morte della parte: avviso agli eredi personalmente (Cass. civ. Sez. V n. 20816 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, dichiarata l’interruzione per morte della parte, la riassunzione può essere effettuata dalla parte colpita dall’evento, dai suoi successori o da qualsiasi altra parte. L’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione va effettuato in favore dei successori personalmente; solo se la comunicazione avviene entro un anno dalla morte della parte essa può essere effettuata impersonalmente nel domicilio eletto dal defunto, ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Ove l’avviso sia recapitato, oltre detto termine, al domicilio digitale del deceduto anziché ai successori, la comunicazione non ripristina il contraddittorio ed è affetta da nullità insanabile, che travolge la sentenza e l’intero giudizio di appello.

Il Fatto

Due contribuenti impugnavano dinanzi alla commissione tributaria provinciale il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del credito Iva per l’anno 2008, chiedendo la restituzione di una somma determinata oltre interessi. La commissione provinciale accoglieva il ricorso e condannava l’Ufficio al rimborso.

Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva appello. Nelle more, uno dei due originari ricorrenti decedeva; la commissione regionale, preso atto del decesso, dichiarava interrotto il giudizio. L’Ufficio riassumeva il processo e comunicava l’avviso di trattazione al defunto e all’indirizzo di posta elettronica certificata del precedente difensore. La commissione regionale accoglieva l’appello e riformava la sentenza di primo grado. Uno degli eredi del defunto e l’altro contribuente proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La questione riguarda le modalità di riassunzione del giudizio interrotto e, in particolare, il destinatario dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione.

La Corte richiama l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che consente la riassunzione alla parte colpita dall’evento, ai suoi successori o a qualsiasi altra parte, mediante istanza di trattazione al presidente di sezione. Il comma 3 stabilisce che l’avviso relativo alla fissazione dell’udienza è effettuato in favore dei successori personalmente; solo se la comunicazione avviene entro un anno dalla morte della parte essa può essere effettuata impersonalmente nel domicilio eletto dal defunto.

Nel caso esaminato questa seconda evenienza non si è realizzata. Il decesso era avvenuto il 2 febbraio 2021; il difensore aveva dichiarato in udienza il decesso, depositando il certificato di morte e chiedendo l’interruzione; il collegio aveva dichiarato l’interruzione; l’Agenzia aveva depositato l’istanza di riassunzione il 3 maggio 2022. L’avviso di nuova trattazione era stato poi recapitato, il 18 maggio 2022, al domicilio digitale eletto dal deceduto, corrispondente al difensore del defunto, e non personalmente ai successori, i quali non si erano costituiti.

La comunicazione, essendo intervenuta ben oltre l’anno dalla morte, non ha ripristinato il contraddittorio ed è affetta da nullità insanabile. La nullità travolge sia la sentenza impugnata sia l’intero giudizio d’appello. La Corte accoglie pertanto il ricorso e rimette la causa alla commissione tributaria regionale per la rinnovazione del giudizio di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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