Bando di concorso è lex specialis e vincola la valutazione dei titoli (TAR Lazio n. 14589 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce lex specialis e le sue clausole vanno interpretate secondo il significato letterale, senza integrazioni in sede applicativa. La commissione esaminatrice, una volta predeterminati i criteri di valutazione dei titoli, si autovincola a riconoscere tutti gli incarichi sussumibili nelle categorie indicate, senza poter introdurre condizioni più restrittive o elementi di specialità non preventivamente previsti. La valutazione dei titoli è attività vincolata all’esito della verifica di corrispondenza con le fattispecie astratte del bando. L’eventuale scelta di distinguere tra incarichi valutabili e non valutabili deve avvenire nella fase di predisposizione delle regole della competizione, non nel corso della selezione.

Il Fatto

Un candidato partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore della Polizia di Stato, indicando nella domanda tre incarichi di responsabile (posti di polizia di frontiera e squadra di polizia giudiziaria) come titoli valutabili ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), del bando, con attribuzione di 1,2 punti ciascuno. La commissione esaminatrice, tuttavia, riconosceva i titoli come “non valutabili”, inquadrandoli nelle normali mansioni d’ufficio, e il candidato si collocava in posizione non utile in graduatoria. A fronte dell’istanza di revisione e dei successivi riesami disposti in sede cautelare, l’amministrazione confermava ripetutamente il diniego, motivandolo con il rinvio alla circolare interna e all’art. 67 del d.P.R. n. 686/1957.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione, corollario degli artt. 3, 8 e 12 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 97 Cost. La commissione, con il verbale preliminare, aveva confermato la spettanza del punteggio per gli incarichi di “responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” senza alcuna specificazione: la scelta tassonomica dell’amministrazione era quindi irreversibile, perché l’autovincolo non può essere superato in sede applicativa con interventi additivi o manipolativi.

La Corte ha escluso che la circolare del 2008 e l’art. 67 del d.P.R. n. 686/1957, richiamati solo in fase di integrazione postuma della motivazione, potessero limitare la valutazione ai soli incarichi eccedenti le normali mansioni. L’interpretazione letterale della clausola, che usa la nozione di “responsabile” e specifiche figure ordinative, rimanda a formule di impiego connotate da stabilità e continuità. Anche l’interpretazione teleologica conferma la soluzione: la valorizzazione delle posizioni ordinative ordinariamente svolte corrisponde alla finalità selettiva di individuare profili capaci di assumere funzioni direttive, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 335/1982. L’annotazione nello stato matricolare, infine, è requisito minimo valido per qualsiasi tipo di incarico e non discrimina tra incarichi ordinari e di particolare rilevanza.

Quanto al caso concreto, l’incarico di responsabile dei posti di polizia di frontiera era espressamente previsto dal bando con attribuzione di 1,2 punti, mentre quello di responsabile di squadra di polizia giudiziaria, svolto per meno di sei mesi, andava valutato con il punteggio dimezzato (0,3 punti) secondo la precisazione del verbale della commissione, senza che la lex specialis subordinasse il cumulo a requisiti ulteriori. In ogni caso, anche volendo ammettere margini esplicativi, la commissione avrebbe dovuto motivare adeguatamente l’eventuale discrasia tra fattispecie astratta e concreta, onere non assolto.

Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente mediante l’attribuzione di 1,2 + 0,3 punti, con annullamento in parte qua della graduatoria. La natura vincolata dell’attività di valutazione ha altresì consentito l’attribuzione diretta del punteggio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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