Ripresa IVA per operazioni inesistenti: onere probatorio e prova presuntiva della consapevolezza (Cass. civ. Sez. 5 n. 11267 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem anche mediante la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del contenuto essenziale dell’atto richiamato, senza necessità di allegazione quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza o possa facilmente conoscerlo. L’Amministrazione finanziaria che contesti operazioni soggettivamente inesistenti, anche in ambito di frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale, mediante elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la diligenza massima esigibile. La valutazione di tali elementi e delle prove offerte è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. È inammissibile la doglianza che, deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., miri alla rivalutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2014, emesso per l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Sia la Corte di giustizia tributaria di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo rigettavano il ricorso, ritenendo l’atto congruamente motivato e supportato da elementi presuntivi idonei a dimostrare che il fornitore fosse una cartiera e che la ricorrente conoscesse o dovesse conoscere l’esistenza della frode.

La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando vizi di motivazione dell’avviso e della sentenza, nonché l’erronea applicazione delle regole in materia di onere probatorio e di presunzioni. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata. In ordine al primo motivo, relativo alla motivazione dell’avviso, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’obbligo motivazionale può essere assolto per relationem, purché l’atto richiamato sia indicato in modo da consentire al contribuente di individuare le parti essenziali del discorso poste a sostegno della pretesa. L’allegazione è doverosa solo per gli atti non riprodotti nella loro parte essenziale e di cui il contribuente non abbia conoscenza.

Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e le regole sulla prova presuntiva, la Corte ha precisato che la contestazione dell’inesistenza soggettiva dell’operazione richiede all’Amministrazione la dimostrazione della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del cessionario, da provare con elementi ulteriori rispetto alla mera natura di cartiera, quali la consegna diretta della merce dal primo fornitore o la anomalia dei prezzi praticati. Tali elementi costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui valutazione e il cui apprezzamento sono rimessi al giudice di merito; la censura che ne deduce una diversa interpretazione si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto.

Infine, il quarto motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato respinto sulla scorta dei principi delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la motivazione è apparente solo quando non rende percepibili le ragioni della decisione, mentre è sufficiente l’esposizione concisa degli elementi posti a fondamento del convincimento, con implicito rigetto delle argomentazioni non esaminate. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva indicato le presunzioni poste a supporto della ripresa e le ragioni dell’insufficienza delle difese della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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