Rendita catastale rettificata valida dal periodo d’imposta successivo (Cass. civ. Sez. V n. 21691 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la rendita catastale rettificata dall’amministrazione finanziaria all’esito della procedura DOCFA opera, ai fini della determinazione della base imponibile, soltanto dal periodo d’imposta successivo a quello della denuncia di variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione del provvedimento di attribuzione definitiva. L’atto impositivo comunale che assuma tale rendita per un’annualità anteriore è perciò nullo per difetto del presupposto, restando irrilevante il passaggio in giudicato della decisione che abbia confermato la rettifica catastale. L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 impone di assumere, per ciascun atto d’imposizione, le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo salva la decadenza quinquennale dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Il Fatto
Una società proprietaria di un complesso industriale impugnava l’avviso di accertamento emesso da un Comune per omesso, parziale e tardivo pagamento dell’ICI relativa a un’annualità anteriore. La pretesa si fondava sulla rendita catastale rettificata in aumento dall’amministrazione finanziaria, all’esito di una procedura DOCFA attivata dalla stessa contribuente per diversa distribuzione degli spazi interni.
La pronuncia di secondo grado aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittima la rideterminazione del valore imponibile operata dal Comune. La società ricorreva allora per cassazione con cinque motivi, denunciando tra l’altro l’omessa pronuncia su due motivi di appello, l’apparente motivazione della sentenza impugnata e l’erronea utilizzazione della rendita per un periodo d’imposta anteriore.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il vizio di omessa pronuncia, rilevando che lo stesso non sussiste quando la decisione, pur adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto, non essendo sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione. Sulla stessa linea, il giudice di legittimità esclude il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata, pur sintetica, espone in modo comprensibile le ragioni della conferma dell’atto impositivo.
Il cuore del percorso argomentativo è il terzo motivo, ritenuto fondato. La Corte richiama l’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 504/1992, secondo cui la base imponibile è data dalle rendite catastali in vigore al 1° gennaio dell’anno di imposizione, e ribadisce l’orientamento consolidato per cui le variazioni delle risultanze catastali producono effetto dall’anno d’imposta successivo a quello in cui le modifiche sono annotate negli atti catastali, la c.d. messa in atti.
Su questa premessa si innesta il principio sulla decorrenza della rettifica. La rendita rettificata opera soltanto per i periodi successivi alla denuncia di variazione, indipendentemente dall’epoca di notificazione del provvedimento di attribuzione definitiva. La Corte richiama altresì il valore dichiarativo e non costitutivo dell’atto attributivo o modificativo della rendita, che ne consente l’utilizzabilità anche per annualità sospese una volta intervenuta la notifica.
Ne deriva la conclusione decisiva: essendo stata proposta la denuncia di variazione in un anno determinato, la rettifica d’ufficio non poteva operare con decorrenza anteriore. L’avviso di accertamento risulta perciò nullo per essere stato il valore imponibile determinato sulla base di una rendita efficace solo dal periodo d’imposta successivo. Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti, mentre la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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