Improcedibile il ricorso depositato oltre il termine quinquennale del rito accelerato (Cass. civ. Sez. I n. 25362 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito accelerato introdotto dall’art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. dalla l. 7 agosto 2026, n. 145, il ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del trattenimento dello straniero deve essere depositato, una volta notificato, nel termine perentorio di cinque giorni. L’inosservanza di tale termine determina l’improcedibilità dell’impugnazione. Al procedimento non si applica la sospensione feriale dei termini, perché il rito accelerato è incompatibile con l’interruzione del decorso dei termini processuali.
Il Fatto
Il Questore ha disposto il trattenimento di un cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, rappresentando la necessità di accertamenti supplementari sull’identità e sulla nazionalità e di attendere la disponibilità di vettori idonei all’espatrio.
Il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento con decreto. Avverso quel decreto il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso, eccependo l’improcedibilità per tardività del deposito; la Procura generale ha chiesto l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. Il ricorso ha ad oggetto il decreto di convalida del trattenimento dello straniero ed è stato notificato il 4 agosto 2026, quando era già vigente il d.l. n. 100 del 2026, che ha rivisto i mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale dello straniero.
La nuova disciplina, mediante l’introduzione dell’art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 e l’abbandono del previgente modello processuale, ha previsto uno specifico rito accelerato per il giudizio di cassazione, caratterizzato da termini particolarmente brevi e funzionali alla rapida verifica della legittimità di misure incidenti sulla libertà personale.
In tale ambito il ricorso, una volta notificato, deve essere depositato dinanzi alla Corte nel termine perentorio di cinque giorni, la cui inosservanza determina l’improcedibilità dell’impugnazione. Nel caso di specie il ricorso, notificato il 4 agosto 2026, è stato depositato soltanto il 17 agosto 2026 e quindi oltre il termine previsto dalla disciplina speciale.
La Corte esclude, inoltre, che possa invocarsi la sospensione feriale dei termini: il procedimento concerne la verifica giurisdizionale di una misura restrittiva della libertà personale dello straniero ed è assoggettato a un rito accelerato incompatibile con l’interruzione feriale del decorso dei termini processuali.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente in applicazione del principio di soccombenza.
Nota della Redazione
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