Giudicato e sopravvenienza della condizione di definitività della penale (Cass. civ. Sez. II n. 24432 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della decisione. Esso non preclude la riproposizione della domanda quando, successivamente alla sua formazione, si verifichi la condizione cui il diritto era subordinato. Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la domanda di pagamento della penale per la mancata definitività della sua applicazione da parte del concedente non impedisce di riproporre la stessa domanda se, dopo quel giudicato, la definitività dell’applicazione sia stata accertata in sede arbitrale con decisione non impugnata. La riproposizione è ammissibile perché si fonda su un fatto sopravvenuto rispetto alla situazione valutata dal giudice e non su un diverso apprezzamento del medesimo materiale probatorio.
Il Fatto
Una società costruttrice aveva fornito materiale rotabile a una concessionaria per un appalto ferroviario. Il rapporto era disciplinato da un contratto in cui si prevedeva che la penale per il ritardo potesse essere applicata al fornitore solo in presenza di un analogo provvedimento definitivo adottato dal concedente nei confronti del concessionario.
Nel primo giudizio, promosso dal fornitore per ottenere il saldo del corrispettivo, la convenuta propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale. Il Tribunale rigettò quella domanda ritenendo che la penale non fosse ancora definitivamente applicata dal concedente, presupposto richiesto dal contratto. La decisione non fu impugnata. Anni dopo, il concessionario chiese in arbitrato la disapplicazione della penale e il collegio la respinse: il lodo, non impugnato, accertava la definitività dell’applicazione. Il concessionario, nel frattempo incorporato in altra società, convenne allora il fornitore per ottenere il pagamento della penale. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda per essere coperta da giudicato; la Corte d’appello rigettò il gravame. La questione arriva così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., censurando la decisione per aver prescisso dai principi sul giudicato nei rapporti di durata, sull’accertamento del mancato avveramento di una condizione e sulla sopravvenienza di eventi nuovi.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il ragionamento dell’appello muove dall’idea che il concessionario, nel primo giudizio, avesse già azionato il diritto al ribaltamento della penale assumendo che ne sussistessero tutti i presupposti, e che l’accertamento negativo di un diritto incautamente azionato sia pronuncia di merito idonea a passare in giudicato e a precludere la riproposizione della medesima domanda.
Il passaggio decisivo è diverso. Dal testo della sentenza del 2006 emerge che il rigetto della domanda riconvenzionale è sì passato in giudicato, ma limitatamente alla non definitività dell’applicazione della penale al momento di quella pronuncia. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile con riguardo alla sola situazione esistente e tenuta presente dal giudice, senza precludere la rilevabilità dei fatti che sopravvengono alla sua formazione, secondo il costante orientamento richiamato (Cass. n. 3525/1986, Cass. n. 9176/2000, Cass. n. 24922/2018).
Ne deriva che il giudicato formatosi sul rigetto per mancata definitività non esclude la riproposizione della domanda quando, dopo quel giudicato, la condizione si sia verificata. Nel caso di specie tale verifica è costituita dal lodo arbitrale che ha accertato la definitività dell’applicazione della penale e che non è stato impugnato dalle parti del rapporto. La domanda di pagamento della penale risultava pertanto proponibile e non incontrava l’ostacolo del precedente giudicato.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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