Accettazione pura e semplice dell’eredità e persistenza dell’interesse all’azione revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 21935 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte del debitore e la successiva acquisizione della qualità di erede da parte del terzo donatario, in esito ad accettazione pura e semplice, non comportano l’automatica elisione dei presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. La confusione dei patrimoni amplia la garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., ma è idonea a escludere l’eventus damni solo ove il patrimonio complessivo dell’erede risulti effettivamente capiente rispetto al credito azionato. Grava sull’erede-donatario, convenuto in giudizio, l’onere di provare la sufficienza del proprio patrimonio complessivo a soddisfare le ragioni del creditore, secondo il principio di vicinanza della prova. La transazione stipulata dal creditore con uno solo dei debitori solidali non spiega effetti verso gli altri, ex art. 1304, primo comma, cod. civ., salvo espressa dichiarazione di adesione, che integra l’esercizio di un diritto potestativo del condebitore estraneo. L’azione revocatoria, avendo natura costitutiva, è esclusa dall’ambito di applicazione della negoziazione assistita obbligatoria. La mera riduzione quantitativa della pretesa azionata non integra soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un creditore, agendo ex art. 702-bis cod. proc. civ., aveva proposto azione revocatoria avverso due donazioni con le quali il debitore aveva trasferito alla moglie numerosi immobili, deducendo il pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, fondate su sentenze di condanna alle spese emesse tra il 2008 e il 2011. Rigettata la domanda in primo grado, la Corte d’Appello, nel corso del giudizio, aveva rilevato il decesso del debitore e la prosecuzione del processo nei confronti della moglie donataria e della figlia, quali eredi, accogliendo poi l’appello e dichiarando l’inefficacia degli atti di donazione.
Avverso la sentenza della corte territoriale proponevano ricorso per cassazione le due eredi. Una di esse, tuttavia, depositava rinuncia agli atti del giudizio, avendo raggiunto un accordo transattivo con i creditori. L’altra ricorrente, invece, chiedeva che la transazione, intervenuta con una sola delle obbligate solidali, fosse dichiarata efficace anche nei propri confronti, e contestava nel merito la decisione con sette motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione della ricorrente che aveva rinunciato, rilevando che la transazione stipulata dal creditore con uno solo dei debitori solidali non spiega effetti verso gli altri, ex art. 1304, primo comma, cod. civ., salvo che il condebitore estraneo dichiari espressamente di volerne profittare, esercitando il relativo diritto potestativo. Nella specie, la mancata produzione dell’atto transattivo e la dichiarata parzialità della rinuncia impedivano di verificare la portata dell’accordo, che doveva ritenersi limitato alla sola posizione della stipulante.
Quanto al primo motivo, relativo alla sopravvenuta carenza di interesse, la Corte ha escluso che l’accettazione pura e semplice dell’eredità da parte della donataria determini il venir meno dell’interesse ad agire. La confusione dei patrimoni amplia la garanzia del creditore, ma l’assenza di eventus damni può essere riconosciuta solo in presenza di un patrimonio complessivo dell’erede effettivamente capiente, la cui prova grava sull’erede-donatario convenuto, secondo il principio di vicinanza della prova.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, è esclusa dall’ambito della negoziazione assistita, avendo natura costitutiva e non di condanna al pagamento. La successiva condanna alla restituzione è effetto meramente consequenziale della pronuncia di revoca, sicché il relativo obbligo non può che essere escluso.
I motivi terzo, quarto e quinto, concernenti la prova degli atti di donazione, l’ammissibilità delle produzioni documentali in appello e la determinazione del credito, sono stati dichiarati inammissibili, in quanto diretti a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente accertato la qualità di creditori e la anteriorità dei crediti rispetto agli atti dispositivi.
Il sesto motivo, sull’inversione dell’onere probatorio in ordine all’eventus damni e alla scientia damni, è stato rigettato: la sopravvenuta qualità di erede in capo al donatario non modifica la ripartizione dell’onere probatorio, gravando comunque sull’erede-donatario la dimostrazione della capienza del patrimonio complessivo. Infine, il settimo motivo è stato rigettato, non ricorrendo un’ipotesi di soccombenza reciproca nella mera riduzione quantitativa della pretesa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1304 c.c. – Transazione
- Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197