Esenzione ICI per opificio rurale solo con classamento catastale D/10 (Cass. civ. Sez. V n. 24578 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all’imposta, mentre l’immobile iscritto in una diversa categoria è imponibile e grava sul contribuente l’onere di impugnare l’atto di classamento per far valere la ritenuta ruralità. Gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità presuppongono, quale unico dato rilevante, l’apposizione di una specifica annotazione in atti, restando superate le originarie previsioni normative che collegavano tale effetto a una variazione del classamento. L’esclusione dall’imposta del terreno in quanto pertinenza dell’opificio presuppone un accertamento di fatto sulla pertinenzialità, che il giudice di merito deve compiere.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari, ha riformato parzialmente la decisione di primo grado. Ha dichiarato non assoggettabili a imposta un immobile (opificio) e il terreno su cui insiste, qualificando l’opificio come pertinenza del terreno agricolo destinato alla trasformazione vitivinicola dei prodotti del fondo. Nel resto ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto al ricorso per l’anno 2001 e respinto l’impugnazione della società contribuente avverso quattro avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni dal 2001 al 2004.

Il Comune propone ricorso per cassazione con tre motivi. La società contribuente resta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, mentre per il 2001 rileva il giudicato formatosi sulla cessazione della materia del contendere, non impugnata.

Sul primo motivo — violazione degli artt. 2, d.lgs. n. 504 del 1992, 9, commi 3 e 3-bis, d.l. n. 557 del 1993 e dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70 del 2011 — la Corte osserva che l’immobile, pur adibito alla trasformazione dei prodotti del fondo, non era classificato D/10 ma D/7, e il terreno era edificabile. Richiamando Cass. Sez. V n. 10283 del 2019, si afferma che per l’esonero rileva la classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale in A/6 o D/10 non è imponibile; se iscritto in altra categoria, il contribuente che invochi l’esenzione deve impugnare il classamento.

La Corte richiama inoltre Cass. Sez. V n. 22009 del 2024 e Cass. Sez. V n. 726 del 2025: gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, ex art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102 del 2013, presuppongono una specifica annotazione in atti, non risultante nel caso di specie. In assenza di classificazione e di annotazione, l’opificio D/7 non ha diritto all’esenzione riservata agli immobili rurali D/10.

Quanto al secondo motivo — violazione degli artt. 2, d.lgs. n. 504 del 1992, 817 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. — esclusa la ruralità del fabbricato, cade anche l’esenzione del terreno fondata su tale qualificazione. Manca però un accertamento di fatto sulla pertinenzialità del terreno all’opificio, che potrebbe giustificare l’esclusione dall’imposta. La Corte accoglie quindi il ricorso e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sardegna, sezione di Sassari, in diversa composizione, perché compia l’accertamento e ridetermini l’imposta, provvedendo anche sulle spese di legittimità. Il terzo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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