Inammissibile il controricorso ADER con avvocato del libero foro (Cass. civ. Sez. V n. 24580 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione mediante un difensore del libero foro è invalida quando non ricorrano i presupposti che legittimano la deroga al patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato. Il Protocollo tra Agenzia e Avvocatura ne prevede l’affidamento convenzionale alla seconda, salvo conflitto o dichiarazione di indisponibilità, o motivata delibera dell’Agenzia. In difetto di tali presupposti il controricorso è inammissibile. Il principio di autosufficienza del ricorso, corollario della specificità dei motivi, non tollera interpretazioni eccessivamente formalistiche che incidano sulla sostanza del diritto in contesa.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso un avviso di accertamento per TARSU relativo all’anno 2013. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, integrati da successiva memoria, deducendo omesse pronunce, illegittimità della sanzione per violazione dei criteri di proporzionalità ed errata individuazione della tariffa applicata al locale.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso. Il Comune è rimasto intimato. La questione approda in Cassazione per la verifica della legittimità della sentenza di appello e della regolare costituzione dell’ente impositore in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la regolarità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il difensore è un avvocato del libero foro e, pertanto, la costituzione è ritenuta inammissibile. Il Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia e Avvocatura generale dello Stato prevede infatti che il patrocinio davanti alla Cassazione sia convenzionalmente affidato a quest’ultima, salvo conflitto o dichiarazione di indisponibilità, a meno che intervenga apposita delibera motivata dell’Agenzia. In difetto di tali presupposti la procura è invalidamente conferita e il controricorso è inammissibile. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 3 n. 26531 del 2020 e Sezioni Unite n. 30008 del 2019. Ne deriva che le spese non sono dovute.
Il ricorso, valutato nel suo complesso, rappresenta adeguatamente la questione nodale e prospetta violazioni di legge in modo esauriente e specifico. La Corte ribadisce che il principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non va interpretato in modo eccessivamente formalistico e non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti, laddove il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati. Richiama Sezioni Unite n. 8950 del 2022 e la giurisprudenza CEDU in materia.
I tre motivi sono trattati congiuntamente perché unitari e connessi. Quelli proposti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sono inammissibili: in presenza di doppia conforme di merito, il ricorso è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrandone la diversità (richiamata Sez. 3 n. 5947 del 2023).
Quanto alla proporzionalità della sanzione, la sentenza impugnata rileva l’assenza del motivo nel ricorso introduttivo, quale questione nuova in appello. La Corte osserva che il motivo era in realtà proposto, ma la sentenza fonda un’autonoma e ulteriore ratio decidendi sul fatto che risultava applicata la sanzione al minimo di legge per omessa presentazione della denuncia TARSU, ex art. 76, comma 1, d.lgs. n. 507/1993. Non essendovi contestazione specifica, il motivo è inammissibile per intervenuta definitività di quella ratio.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993, è infondato: le altre comunicazioni al Comune, come la DIA per questioni edilizie, non sono equipollenti alla dichiarazione specifica TARSU. La Corte richiama Sez. 5 n. 17600 del 2009, secondo cui neppure le denunce per altre imposte possono ritenersi valide. Il terzo motivo è parimenti infondato: la CTR, con accertamento di fatto, ha evidenziato che il deposito era utilizzato per attività imprenditoriale e non quale mero deposito di imbarcazione da diporto. La visura camerale prodotta in Cassazione non è valutabile in sede di legittimità, richiamata Sez. 5 n. 4415 del 2020. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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