Autotutela art 1 comma 538 l 228 2012 onere allegazione e motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 25134 del 13.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autotutela disciplinata dall’art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012, il ricorso per cassazione che censuri il rigetto delle istanze di sgravio è inammissibile per difetto di autosufficienza ove non indichi le cause di non esigibilità del credito poste a fondamento delle istanze medesime. Il giudice di merito che accerti che le istanze sono state presentate per motivi non rientranti in alcuna delle ipotesi del citato comma 538 ne esamina implicitamente tutte le fattispecie, compresa quella già prevista dalla lett. f), abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. n. 159/2015. La censura che presupponga l’applicazione di una norma non più vigente ratione temporis, senza allegare gli elementi di fatto che la rendano applicabile, è manifestamente infondata.

Il Fatto

La società di riscossione notificava al contribuente una intimazione di pagamento per un importo complessivo di 18.296,19 euro, riferita a cinque cartelle relative a IRPEF degli anni 2013, 2014 e 2015 e ad altri ruoli. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che con sentenza n. 27/2018 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per il credito non erariale e la cessazione parziale della materia del contendere per la parte di credito sgravata, rigettando nel resto il ricorso.

Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 1139/2021 rigettava l’impugnazione. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 538, legge n. 228/2012 in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva di avere presentato, per due delle cartelle indicate, istanze in autotutela ai sensi dell’art. 1, comma 538, legge n. 228/2012, all’epoca in cui era vigente la lett. f) della disposizione, poi abrogata dal d.lgs. n. 159/2015. Secondo la tesi difensiva, il giudice di appello avrebbe applicato la norma nel testo novellato, mentre avrebbe dovuto valutare i motivi delle istanze alla luce della disciplina vigente ratione temporis.

La Corte rileva anzitutto che la censura muove dal presupposto che, avendo il contribuente richiesto l’annullamento in autotutela e non avendo l’amministrazione finanziaria risposto nel termine del comma 539, le partite creditorie dovessero essere annullate ai sensi del comma 540. Tale presupposto resta però indimostrato.

Il Collegio osserva che dal ricorso non emerge in alcun modo quali fossero le cause di non esigibilità del credito che, ai sensi della lett. f), avrebbero dovuto condurre all’accoglimento delle istanze. La mancata indicazione degli elementi di fatto integra il difetto di autosufficienza e determina l’inammissibilità del motivo.

La Corte aggiunge che, in ogni caso, il giudice di appello ha esaminato tutte le ipotesi di possibile annullamento in autotutela previste dalla norma, accertando che le istanze erano state presentate per motivi non rientranti nella previsione del comma 538. Il riferimento generico a tutte le ipotesi comprende necessariamente anche quella già contemplata dalla lett. f), con la conseguenza che la doglianza risulta manifestamente infondata.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidate in 2.300,00 euro oltre spese prenotate a debito, e con attestazione dei presupposti processuali per il pagamento del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

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