Contributo unificato dovuto in ogni caso dal soccombente, esclusa la compensazione (Cass. civ. Sez. III n. 25905 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce obbligazione ex lege per un importo predeterminato, che grava “in ogni caso” sulla parte soccombente. Tale obbligazione è sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, sì da non richiedere alcuna pronuncia in merito. L’art. 92 cod. proc. civ., che consente di escludere la ripetizione di spese ritenute eccessive o superflue, non incide su tale obbligazione. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile per cassazione solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando la censura investa la valutazione delle prove.

Il Fatto

Una banca, cessionaria di crediti per somministrazione di energia elettrica, ha convenuto un comune davanti al Tribunale di Pavia per ottenere il pagamento di una somma, degli interessi moratori e anatocistici e dell’importo forfettario previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.

Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, ritenendo provato il credito limitatamente alla fattura documentata da consumo effettivo. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1923/2023, ha rigettato l’appello della banca. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dal comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l’errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla valutazione della prova del consumo effettivo fatturato e alla corrispondenza tra la fattura elettronica e quella cartacea prodotta dal comune.

Il motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non è invece deducibile quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, come nel caso in esame. La Corte richiama sul punto una consolidata linea interpretativa (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020; Cass. n. 18198 del 2023).

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e l’errata condanna al pagamento del contributo unificato, sostenendo che, essendo la condanna pronunciata in misura sensibilmente inferiore alla domanda, il contributo avrebbe dovuto restare a carico della parte attrice che lo aveva anticipato.

Il motivo è infondato. Pur consentendo l’art. 92 cod. proc. civ. di escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue, la Corte afferma che l’obbligazione di pagamento del contributo unificato ex art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 è obbligazione ex lege per importo predeterminato e grava “in ogni caso” sulla parte soccombente. Essa è sottratta alla potestà del giudice, tanto quanto alla compensazione quanto alla determinazione dell’ammontare, sì da non richiedere alcuna pronuncia sul punto (Cass. n. 38943 del 2021).

All’inammissibilità del primo motivo e all’infondatezza del secondo consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nonché dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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