Spese di lite non liquidabili a parti non costituite in appello (Cass. civ. Sez. V n. 26281 del 27.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore, in quanto l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 attribuisce la facoltà di intervento non soltanto ai destinatari dell’atto impugnato ma anche alle parti del rapporto tributario controverso, tra le quali rientra l’ente impositore titolare della pretesa. L’inosservanza dell’obbligo di notificare l’atto di intervento a tutte le parti costituite, previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, non determina di per sé invalidità se l’andamento del processo non ha inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa, spettando alla parte che la eccepisce indicare il pregiudizio concreto subito. Nel giudizio di cassazione non possono essere liquidate le spese del grado di appello a favore di soggetti non costituiti in quel grado.

Il Fatto

Il contribuente impugna la cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione gli ha chiesto la tassa automobilistica per l’anno 2011. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, rigetta l’appello del contribuente e liquida le spese del grado in favore delle appellate.

Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate deposita nota dichiarando di non aver notificato il ricorso nel termine e riservando la facoltà di partecipare all’udienza; l’agente della riscossione resta intimato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’ente impositore e le modalità della sua esecuzione. Il contribuente sostiene che la facoltà di intervento sarebbe riservata alla parte privata destinataria dell’atto impositivo e che nessun pregiudizio potrebbe subire l’ente impositore, poiché solo il concessionario sopporta le conseguenze negative della lite.

La Corte respinge la censura richiamando il principio già affermato da Cass. n. 8718/2025: nel giudizio tributario promosso contro il concessionario è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore, eventualmente riqualificando l’intervento conseguente a una chiamata in giudizio tardiva. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 contempla l’intervento non solo dei destinatari dell’atto impugnato ma anche delle parti del rapporto tributario controverso.

Il Collegio osserva che una diversa lettura sarebbe priva di ragionevolezza quando la domanda abbia ad oggetto l’esistenza stessa del credito, la cui sorte verrebbe compromessa. Viene richiamata anche la giurisprudenza secondo cui Cass. n. 255/2012 e Cass. n. 24785/2021 escludono che possa negarsi l’intervento a soggetti portatori di un interesse giuridicamente qualificato, volto a impedire che nella propria sfera si ripercuotano gli effetti riflessi del giudicato.

Quanto alle modalità dell’intervento, la Corte riqualifica la censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. L’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 impone la notifica dell’atto a tutte le parti costituite, ma l’inosservanza di tale regola formale può essere superata quando l’andamento processuale non abbia inciso sul contraddittorio e sulla difesa: il contribuente non ha indicato alcun pregiudizio concreto, sicché il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

È invece fondato il terzo motivo. Non possono essere liquidate spese del grado di appello a favore di soggetti non costituiti. La sentenza è cassata sul punto e, decidendo nel merito, la Corte dichiara che nulla è dovuto alle appellate a titolo di spese per il giudizio di appello. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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