Società partecipate, aumenti CCNL e blocco retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26666 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società a partecipazione pubblica il rapporto di lavoro resta disciplinato dal codice civile e dalla contrattazione collettiva privatistica. La riduzione degli oneri contrattuali prevista dall’art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175/2016 non può essere realizzata con atti unilaterali dell’ente controllante o degli amministratori della partecipata, ma richiede il recepimento in sede di contrattazione di secondo livello. In difetto di accordi sindacali, i diritti economici maturati dai lavoratori non sono derogabili. Il blocco retributivo del d.l. n. 78/2010 non è riferibile agli incrementi del CCNL privato dei dipendenti delle società partecipate, perché riguarda la sola contrattazione dei comparti delle amministrazioni pubbliche.

Il Fatto

Una dipendente di una società interamente partecipata da un ente locale ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento degli aumenti contrattuali maturati tra il 2015 e il 2018, previsti dal CCNL del settore commercio per il terzo livello impiegatizio. La società si oppone, sostenendo di essere vincolata al blocco delle retribuzioni per concorrere con la controllante al contenimento della spesa pubblica.

Il Tribunale accoglie solo in parte l’opposizione; la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, riconosce il diritto agli aumenti ma con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ossia dal termine del blocco delle retribuzioni. La società propone ricorso per cassazione con due motivi; la lavoratrice resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’assetto dei rapporti di lavoro nelle società partecipate, ribadendo che la partecipazione pubblica non muta la natura privata della società. L’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 richiama espressamente il codice civile e i contratti collettivi, con una netta distanza dal sistema del pubblico impiego contrattualizzato.

Secondo il Collegio, il comma 5 fissa una regola di comportamento per gli amministratori, incidente sul rapporto tra socio pubblico e società: da quell’obbligo non si può inferire la nullità degli atti adottati in violazione delle direttive del socio. La giurisprudenza di legittimità già citata, in particolare Cass. n. 27466 del 2023 e Cass. n. 35421 del 2022, esclude la revoca unilaterale di un superminimo riconosciuto in sede negoziale.

Il passaggio centrale riguarda la contrattazione di secondo livello. Solo essa, nel disegno normativo, può disporre in senso riduttivo di diritti economici già riconosciuti. Il richiamo contenuto nell’art. 19, comma 6 sarebbe privo di portata giuridica se bastassero gli atti unilaterali del datore di lavoro. L’inciso “ove possibile”, per la Corte, non rende la contrattazione meramente eventuale: esso esclude una responsabilità degli amministratori che si siano attivati senza ottenere l’accordo sindacale, risultato non coercibile.

La Corte affronta poi il blocco retributivo del d.l. n. 78/2010, prorogato fino al 31 dicembre 2014, e la sua disciplina. Rileva che l’art. 9, comma 17, limita la sospensione della contrattazione al personale delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001. Richiamando Cass. n. 1866 del 2025, esclude che quella normativa possa estendersi ai settori privati.

Ne deriva l’erroneità del richiamo alla Corte costituzionale n. 178 del 2015, relativa al diverso tema del blocco contrattuale nel lavoro pubblico non economico. Sul piano sostanziale, la normativa di blocco non è riferibile agli incrementi del CCNL privato maturati nel 2015. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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