Intimazione per litis denuntiatio e condanna alle spese: accertata la vocatio in ius (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8405 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di intimazione in giudizio di una parte ai soli fini di litis denuntiatio, nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei suoi confronti, in quanto la stessa, anche se costituita, non può essere considerata né soccombente né vittoriosa, non essendo destinataria di alcuna domanda. L’accertamento se si sia in presenza di una mera litis denuntiatio o di una vera e propria vocatio in ius va compiuto dal giudice di merito non solo sulla base della letterale formulazione della domanda, ma anche del suo sostanziale contenuto e delle finalità perseguite. Ove dall’atto emerga una richiesta implicita di accertamento nei confronti della parte intimata, la sua costituzione diviene utile e necessaria e la condanna alle spese è legittima. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza di censure di violazione di legge e vizi di motivazione, essendo mezzi di impugnazione eterogenei e incompatibili. A fronte di una doppia decisione conforme, è preclusa la denuncia del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La lavoratrice aveva partecipato a una selezione pubblica indetta da una società a totale partecipazione pubblica, collocandosi in posizione utile in graduatoria. A seguito della revoca della delibera di approvazione della graduatoria e della mancata assunzione, la stessa aveva adito il giudice per l’accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società subentrata nella gestione del servizio dopo il fallimento della società originaria, aveva confermato la statuizione di primo grado nei confronti di quest’ultima, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società subentrata. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato, in primo luogo, il motivo concernente la condanna alle spese in favore della parte intimata, esclusivamente per finalità di litis denuntiatio. Richiamato il principio secondo cui nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di chi sia chiamato in giudizio solo per ricevere notizia della lite, la Cassazione ha precisato che l’accertamento della natura della chiamata in causa non può basarsi esclusivamente sul tenore letterale delle conclusioni, ma deve valutare il contenuto sostanziale delle pretese e le finalità perseguite. Nel caso di specie, la prospettazione di una cessione aziendale ex art. 2112 c.c. e la richiesta che la pronuncia fosse opponibile alla società subentrata hanno indotto la Corte a ritenere configurata una vera e propria vocatio in ius, con conseguente legittimità della condanna alle spese.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibile mescolanza di censure di violazione di legge e vizi di motivazione, in quanto mezzi di impugnazione eterogenei e incompatibili. Ha inoltre ricordato che, in presenza di una doppia decisione conforme, è preclusa la denuncia del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la ricorrente allegato la diversità dell’iter argomentativo delle due decisioni di merito.
In relazione al terzo motivo, concernente la natura di offerta al pubblico dell’avviso di selezione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della censura per violazione del principio di specificità dei motivi, non essendo individuabili le norme che si assumono violate e i punti della motivazione viziati. Ha altresì precisato che l’interpretazione del bando, operata attraverso il senso letterale delle espressioni, non è censurabile in sede di legittimità quando sia plausibile, e che la valutazione delle prove e dell’onere probatorio è insindacabile se non nei limiti del vizio di motivazione.
Da ultimo, la Corte ha rigettato i motivi concernenti l’omessa pronuncia e la violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale. La domanda risarcitoria è stata ritenuta implicitamente rigettata con il rigetto della pretesa principale, non essendo configurabile un inadempimento imputabile alla società. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato con compensazione delle spese per la contumacia delle parti intimate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso