Improcedibile il ricorso per cassazione privo di copia autentica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7550 del 29.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata. L’onere è assolto solo con il deposito della copia autentica, restando insufficiente la produzione di una mera attestazione di conformità della copia informatica della sentenza, priva del contestuale deposito di quest’ultima. L’improcedibilità è dichiarata anche quando la sentenza non risulti prodotta dalla controparte né sia contenuta nel fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo.

Il Fatto

La lavoratrice proponeva due distinti ricorsi per cassazione, di identico contenuto, avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 19 febbraio 2021 e non notificata. La società intimata resisteva con controricorso in uno dei due giudizi.

All’esito dell’adunanza camerale del 3 luglio 2025, la Corte aveva rilevato che dagli atti non risultava depositata la copia autentica della sentenza impugnata, disponendo verifiche anche presso la Cancelleria Centrale. Le verifiche confermavano il mancato deposito del provvedimento impugnato, senza che risultassero depositi bloccati nel sistema.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto preliminarmente la riunione dei due procedimenti, giusta l’art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di ricorsi proposti dalla medesima parte nei confronti dello stesso soggetto e avverso la stessa sentenza.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., che impone il deposito della copia autentica della sentenza “insieme col ricorso”, a pena di improcedibilità. Tale adempimento è requisito essenziale per instaurare validamente il giudizio di legittimità.

Nella specie, la Corte ha accertato che la sentenza impugnata non figurava tra gli atti dichiarati di produzione in entrambi i ricorsi. La mera indicazione nella nota di deposito del 7 giugno 2021, o la produzione dell’attestazione di conformità della copia informatica della sentenza telematica, non integravano l’onere richiesto, mancando il deposito della sentenza stessa.

La declaratoria di improcedibilità è risultata inevitabile, non essendo emersa la produzione della sentenza neppure da parte della controricorrente, né la sua presenza nel fascicolo d’ufficio trasmesso dal giudice a quo. La ricorrente, soccombente in rito, è stata condannata al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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