Trattamento di fine servizio e sei scatti: giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 28359 del 26.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, avendo riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, da individuare nella intrinsecca natura della posizione dedotta in giudizio. La controversia avente ad oggetto il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non investe l’an o il quantum del trattamento pensionistico, ma la corretta determinazione degli elementi di computo del TFS. Essa involge pertanto diritti patrimoniali connessi a un rapporto di pubblico impiego e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. i), cod. proc. amm. in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, non nella giurisdizione del giudice contabile.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato in quiescenza, già in servizio presso una Questura con la qualifica di ispettore capo, ha chiesto al TAR Puglia l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la conseguente liquidazione.
Il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione la Corte dei conti. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, ove l’INPS ha eccepito a sua volta il difetto di giurisdizione, indicando il giudice amministrativo. La Corte dei conti ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che la pretesa attiene a un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro e non alla pensione, e ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dal principio consolidato secondo cui la giurisdizione si radica in funzione del petitum sostanziale e della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, individuata attraverso i fatti allegati e il rapporto giuridico di cui essi sono espressione, richiamando sul punto Sez. Un. n. 19966 del 2023, Sez. Un. n. 25578 del 2020 e Sez. Un. n. 13492 del 2021.
Nel caso concreto la domanda era diretta ad accertare il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio e a ottenere l’attribuzione dei sei scatti stipendiali. La Corte rileva che la qualifica rivestita dal ricorrente e la riconducibilità del rapporto al regime di diritto pubblico — confermata dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, che vi ricomprende il personale militare e le Forze di polizia di Stato, nonché il personale della carriera prefettizia — collocano la posizione azionata nell’ambito del pubblico impiego.
Il petitum sostanziale attiene a diritti soggettivi della materia del pubblico impiego, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, lett. i), cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve a tale giurisdizione le controversie relative ai rapporti di lavoro delle Forze di polizia di Stato, ivi compresi i diritti patrimoniali connessi.
La Corte sottolinea che il ricorrente non ha mai chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico. Richiama quindi il precedente delle Sez. Un. n. 10509 del 2010, secondo cui è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile, la giurisdizione sulla domanda relativa all’inclusione nella pensione di una prestazione inerente al pubblico impiego, dovendosi aver riguardo alla data di cessazione del rapporto. Nel medesimo senso cita le Sez. Un. n. 25039 del 2013, secondo cui la controversia sul diritto al riscatto degli anni di corso di laurea ai fini del TFS non ha per oggetto l’an o il quantum del trattamento pensionistico, ma la determinazione degli elementi di computo del TFS, con devoluzione al giudice del rapporto di impiego.
Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale le parti sono rimesse con termine di legge per la riproposizione del giudizio. Nessun provvedimento sulle spese, in mancanza di attività difensiva delle parti e per la natura ufficiosa del procedimento.
Nota della Redazione
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