Sanzione disciplinare al docente e valutazione della proporzionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28853 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare conservativa deve essere valutato dal giudice di merito tenendo conto di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, non esaurendosi nel solo riferimento alle precedenti sanzioni. Il divieto di cui all’art. 7, ultimo comma, l. n. 300/1970 di tenere conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione non impedisce di considerare fatti non contestati, collocantisi anche a distanza superiore al biennio, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti, ai fini della valutazione della complessiva gravità sotto il profilo psicologico e della proporzionalità del provvedimento sanzionatorio. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che denunci il difetto di motivazione sulla mancata ammissione di un mezzo istruttorio senza riportare le istanze e senza illustrare la decisività delle prove non ammesse.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, era stato destinatario di una sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi cinque. La condotta contestata consisteva nell’aver interrotto, contestando ad alta voce davanti ai partecipanti fatti e numeri sulle vittime dello sterminio, una rappresentazione teatrale sulla Shoah tenutasi nel giorno della memoria. L’amministrazione scolastica aveva ritenuto tale condotta lesiva dell’immagine dell’istituzione e del rapporto fiduciario con studenti e famiglie, nonché dei doveri di responsabilità e correttezza della funzione docente.

Il lavoratore impugnava la sanzione davanti al Tribunale, che rigettava la domanda. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. Proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata ammissione dei mezzi istruttori, e la violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 in tema di proporzionalità e di rilievo dei precedenti disciplinari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto aderito alle argomentazioni della proposta di definizione anticipata, rilevando che l’opposizione del ricorrente si era limitata a esprimere dissenso, senza alcuna critica puntuale. Ha poi esaminato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile: il ricorrente non aveva riportato nel ricorso le istanze istruttorie disattese dai giudici di merito, violando l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto di prova e la loro decisività.

Sul punto, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui spetta al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e la facoltà di escludere, anche implicitamente, la rilevanza di una prova. Il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito. È consentito denunciare la violazione del diritto alla prova solo quando il giudice di merito affermi preclusioni o decadenze insussistenti, ovvero l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva espresso il giudizio di proporzionalità tenendo conto di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, non limitandosi a richiamare le precedenti sanzioni, apprezzate solo per avvalorare la valutazione di gravità della condotta, in contrasto con la funzione docente e pregiudizievole per l’immagine dell’istituzione scolastica.

La Corte ha escluso la violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, richiamando il principio per cui il divieto di considerare le sanzioni decorsi due anni non vieta di valutare fatti non contestati, anche risalenti, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti, ai fini della complessiva gravità e della proporzionalità del provvedimento. Tale principio, affermato in relazione alla sanzione espulsiva, è stato esteso alla sanzione conservativa, parimenti soggetta a graduazione in relazione alla gravità del fatto nelle sue componenti oggettive e soggettive. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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