Indagini bancarie: presunzione applicabile ai versamenti dei lavoratori autonomi (Cass. civ. Sez. V n. 29739 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la presunzione legale posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 resta applicabile, nei confronti dei professionisti e dei lavoratori autonomi, con riferimento ai soli versamenti effettuati sui conti correnti. Il venir meno dell’equiparazione tra attività imprenditoriale e attività professionale, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, opera limitatamente ai prelevamenti. Il professionista o lavoratore autonomo è pertanto onerato di provare in modo analitico l’estraneità dei versamenti non giustificati ai fatti imponibili.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, con sentenza depositata il 28 marzo 2018, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento recante riprese a titolo di IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2011, fondato su indagini finanziarie compiute ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

Il giudice di appello, richiamando un precedente di legittimità, aveva ritenuto che la presunzione riguardasse i soli imprenditori e non anche i lavoratori autonomi e i professionisti, essendo venuta meno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione tra le due categorie. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la parte intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente contesta che il giudice di appello abbia esteso ai versamenti la caducazione della presunzione operante per i soli prelievi. Le riprese contestate riguardavano, in particolare, importi per versamenti e per prelievi non giustificati dal contribuente.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il Collegio osserva che la sentenza impugnata, nell’escludere in radice l’applicabilità della norma ai lavoratori autonomi e ai professionisti, si fonda su un precedente di legittimità ormai superato da una pronuncia successiva, alla quale intende dare continuità.

Il principio affermato è che, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o dal lavoratore autonomo. Questi è quindi onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.

La ragione del ridimensionamento è precisa: all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 è venuta meno l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e attività professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti. Nessuna analoga caducazione riguarda i versamenti, per i quali la presunzione conserva piena efficacia.

Ne segue l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo, proposto in via subordinata e relativo alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *