Esenzione IMU enti scolastici: rette non simboliche e giudicato annuale (Cass. civ. Sez. V n. 30355 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU prevista per gli immobili destinati all’attività didattica richiede la compresenza di un requisito soggettivo, non contestato nel caso degli enti ecclesiastici, e di un requisito oggettivo, dato dallo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. L’attività didattica è esente solo se svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi sostanzialmente simbolici, intendendosi per tali quelli di ammontare irrisorio, marginale e del tutto residuale, tale da escludere il rapporto sinallagmatico e da rendere la prestazione prossima a un’erogazione gratuita. La prova delle concrete modalità di svolgimento dell’attività grava sul contribuente e non può fondarsi su dati formali o statutari, né sulla rispondenza delle rette ai parametri ministeriali. Il giudicato esterno tributario esplica effetto vincolante per la sola annualità impositiva cui si riferisce, quando la qualificazione dell’attività dipenda da condizioni mutevoli di anno in anno.
Il Fatto
Un ente ecclesiastico impugna l’avviso di accertamento con cui il Comune ha richiesto la somma di euro 225 mila a titolo di IUC-IMU per l’anno 2014, relativa a immobili di sua proprietà in cui si svolgono attività scolastiche, dalla scuola dell’infanzia ai licei, oltre ad attività pomeridiane. Il giudice di prime cure accoglie parzialmente il ricorso quanto alla determinazione della base imponibile, ma esclude l’esenzione. La CGT di secondo grado respinge l’appello, rilevando che le rette percepite non hanno natura simbolica e che l’attività presenta connotati imprenditoriali.
L’ente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione del giudicato formatosi tra le parti sulla mancanza di finalità lucrative, l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e il travisamento delle prove documentali, in particolare del bilancio. Il Comune resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, strettamente connessi, e li disattende. Muove dal quadro giurisprudenziale già consolidato sui limiti di fruibilità del beneficio per gli enti scolastici, richiamando Cass. n. 31641 del 2024 e, per la nozione di corrispettivo simbolico, Cass. n. 3674 del 2024 e Cass. n. 27821 del 2023.
Il requisito oggettivo dell’esenzione, afferma il Collegio, richiede che l’attività didattica sia espletata gratuitamente o dietro corrispettivi sostanzialmente simbolici, secondo i criteri dettati dalla decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012. Simbolico è il corrispettivo irrisorio e residuale, che non si pone in relazione con il servizio reso: non è sufficiente che la retta sia tenue, modesta o inferiore agli standard di mercato o ai valori di una tabella ministeriale.
Quanto all’onere della prova, la Corte ribadisce che grava sul contribuente e deve muovere dalla dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività e dei loro effettivi contenuti economici, non da dati statutari o aprioristici. I parametri del d.m. n. 200 del 2012 hanno valore indicativo e non dirimente. Irrilevanti sono la finalità sociale dell’attività e il risultato di gestione, anche se in perdita, perché quest’ultimo dipende da molteplici fattori e non dimostra da solo la natura simbolica della retta.
Sul dedotto giudicato, la Corte osserva che le caratteristiche degli immobili e la qualificazione dell’attività sono soggette a variazioni, specie in caso di uso misto o di condizioni mutevoli. L’accertamento di merito sulla natura commerciale dell’attività, fondato su parametri legislativi, esula dal vincolo preclusivo dell’art. 2909 cod. civ., non vertendosi su fatti materiali pacifici ma sull’esercizio della funzione giurisdizionale. Il giudicato esterno tributario vincola, dunque, per la sola annualità impositiva cui si riferisce, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006.
Infine, la censura sul travisamento delle prove è inammissibile, perché chiede una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, come chiarito da Cass. n. 3730 del 2025 e Cass. n. 18981 del 2025. La valutazione del giudice di merito, coerente con la giurisprudenza richiamata, si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e dell’art. 96 cod. proc. civ., alla responsabilità aggravata e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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