Adozione in casi particolari, dissenso del genitore biologico non ostativo (Cass. civ. Sez. I n. 30786 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), legge n. 184/1983, il mancato assenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale non è di per sé ostativo all’accoglimento della domanda. Il dissenso va considerato in dimensione funzionale al preminente interesse del minore, che non può essere identificato nell’allontanarlo dalla situazione di conflitto tra gli adulti, ma nella tutela del rapporto di cura e affetto instauratosi e consolidatosi con chi ha condiviso la sua nascita e la sua crescita. Il giudice del merito deve svolgere una valutazione diacronica e prognostica, ponderando la preesistente relazione filiale e l’incidenza della sua perdita sullo sviluppo della personalità del minore, e può escludere l’adozione solo ove accerti un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione del rapporto, fondato su concrete e gravi condotte del richiedente.
Il Fatto
Le due donne avevano contratto unione civile e, già in costanza di stabile convivenza, avevano condiviso un progetto genitoriale realizzato mediante fecondazione eterologa praticata all’estero. Dalla nascita, una di esse aveva accudito la minore in modo continuativo, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale per circa sette anni, fino alla crisi della coppia.
La compagna non genitrice aveva chiesto al Tribunale per i minorenni l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), legge n. 184/1983, con il consenso della madre biologica, poi revocato nel corso del procedimento. Tribunale e Corte d’appello avevano rigettato la domanda, valorizzando la conflittualità tra le adulte e il rifiuto della minore. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Il ricorso non è tardivo: l’art. 17 legge n. 184/1983 è norma di stretta interpretazione, e il modello impugnatorio dell’adozione in casi particolari si trae, per il rinvio dell’art. 56, dagli artt. 313 e 314 cod. civ., che prevedono il termine ridotto di trenta giorni solo per l’appello. Nel giudizio di legittimità opera invece il termine di sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione della pronuncia effettuata dalla parte ai sensi dell’art. 133 disp. att. cod. proc. civ.. Infondate sono anche le eccezioni di improcedibilità e di violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché le censure investono l’esegesi della norma, non il fatto.
Nel merito, la Corte richiama il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 38162 del 2022 e di Cass. civ. n. 16242 del 2025: il criterio guida è il preminente interesse del minore, da intendersi come possibilità di mantenere il rapporto con entrambe le figure genitoriali che si sono occupate dell’accudimento dalla nascita. La Corte costituzionale n. 33/2021 e la successiva n. 79/2022 confermano che il riconoscimento giuridico del legame con chi ha voluto la nascita all’estero e ha accudito il minore integra una condizione equiparabile agli status filiali.
Il giudice del merito, secondo la Corte, ha ignorato gli indicatori della relazione filiale, ampiamente emersi dalla consulenza tecnica, e ha concentrato l’indagine sulla sola conflittualità attuale e sul rifiuto della minore. Ha omesso di considerare che tale rifiuto è stato determinato dal condizionamento della madre biologica, circostanza pur riconosciuta nella sentenza impugnata.
La conflittualità può rilevare soltanto ai fini dell’affidamento, della collocazione e del diritto di visita, non sulla costituzione della genitorialità adottiva. Il dissenso del genitore biologico può essere accolto solo se risponde al concreto interesse del minore, che non è quello di separarlo da una figura con cui non ha sviluppato alcun legame meritevole di tutela. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, perché si attenga ai principi esposti e provveda anche sulle spese.
Nota della Redazione
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