Contratto a progetto, progetto sovrapponibile all’oggetto sociale e conversione automatica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31204 del 30.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto di cui agli artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, traducendosi in prestazioni coincidenti con l’ordinaria attività aziendale. Esso deve individuare un contenuto caratterizzante, gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, che sia concretamente distinguibile dall’attività di impresa e non circoscritto a un segmento della più ampia organizzazione produttiva. Ove il progetto specifico manchi, l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 opera come presunzione assoluta: non si dà luogo ad accertamenti sull’autonomia o sulla subordinazione, ma alla conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto.

Il Fatto

Un lavoratore, impiegato in un’attività di notifica di atti esattoriali, adiva il giudice del lavoro per far accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con il consorzio committente e per ottenere le relative differenze retributive.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando il consorzio al pagamento delle differenze per retribuzione ordinaria, tredicesima e TFR. La Corte d’appello rigettava il gravame. Il consorzio proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dalla controparte con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sull’art. 1372 cod. civ., è dichiarato inammissibile: il ricorrente muove da una lettura della sentenza diversa da quella effettivamente resa, poiché la Corte territoriale ha ritenuto l’eccezione di scioglimento per mutuo consenso assorbita dalla scadenza del termine, in difetto di domanda di prosecuzione del rapporto da parte del lavoratore.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo richiamando Cass. n. 9308 del 2020 e Cass. n. 11109 del 2021: la disciplina del lavoro a progetto muove dalla riconducibilità dell’attività a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

Il progetto può non essere eccezionale né diverso dall’attività ordinaria, ma deve risultare concretamente distinguibile da essa (così Cass. n. 2854 del 2020, Cass. n. 23768 del 2020, Cass. n. 5418 del 2019). Non può quindi ridursi alla mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (Cass. n. 17636 del 2016; Cass. n. 29888 del 2023).

Quanto all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, la Corte conferma il carattere assoluto della presunzione legale, che determina la conversione automatica del rapporto sin dalla sua costituzione, escludendo accertamenti sull’autonomia o sulla subordinazione (Cass. n. 28918 del 2021; Cass. n. 9471 del 2019).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza di uno specifico progetto: l’incarico contrattuale era di lavorazione e notifica di atti esattoriali, sovrapponibile all’oggetto sociale del committente e privo di risultato individuabile. Il mancato deposito dell’allegato progettuale conferma tale difetto.

Il quarto motivo è inammissibile per la preclusione dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme, nonché perché propone una diversa valutazione di aspetti già esaminati nel merito. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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