Creditore pignorante agisce iure proprio nell’accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31203 del 30.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente che introduce il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non agisce in nome e per conto del proprio debitore, né esercita un’azione surrogatoria, ma agisce iure proprio e nei limiti del proprio interesse. Ne deriva che l’inerzia del debitore nel far valere il proprio credito verso il terzo pignorato è del tutto irrilevante ai fini della legittimazione del creditore pignorante, potendo semmai costituire presupposto di un’autonoma azione ex art. 2900 cod. civ. Il creditore pignorante ha la qualità di terzo nel giudizio di cognizione ed è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore o l’appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato che eccepisca l’avvenuto soddisfacimento delle ragioni creditorie deve provare il fatto estintivo e la sua anteriorità al pignoramento, con i limiti di opponibilità della data delle scritture sottoscritte dal debitore.

Il Fatto

Il ricorrente, creditore di una lavoratrice e di un terzo in forza di un’ordinanza di assegnazione e del successivo precetto, agiva per accertare che il Comune, datore di lavoro della debitrice, deteneva somme a questa dovute a titolo di rimborso di trattenute operate sullo stipendio e sul TFR e non restituite all’esito della cessazione del rapporto.

Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello di Napoli confermava, ritenendo che il creditore intendesse sostituirsi alla debitrice rimasta inerte nel rivendicare la restituzione delle somme. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante non agisce in nome del debitore, come nell’azione surrogatoria, ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse, con la qualità di terzo rispetto al rapporto tra debitore e terzo pignorato (Sez. VI-3 n. 6760 del 2014; n. 6449 del 2003; n. 26611 del 2021; n. 1943 del 2023).

Su questa base la Corte censura la decisione impugnata: la Corte territoriale ha confermato il ragionamento del primo giudice secondo cui il creditore avrebbe cercato di sostituirsi alla debitrice inerte per rivendicare la restituzione delle somme non richieste né da lei né dai suoi eredi nemmeno dopo l’estinzione del procedimento esecutivo.

Tale inerzia, osserva il Collegio, poteva al più costituire presupposto specifico di un’azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., ma non assume alcun rilievo nell’espropriazione presso terzi regolata dagli artt. 543 e segg. cod. proc. civ., dove il creditore agisce per la tutela del proprio interesse.

Parimenti erronea è la seconda affermazione della Corte distrettuale, secondo cui il vincolo derivante dal precedente pignoramento presso terzi, ancora operante all’atto del nuovo pignoramento, avrebbe mutato natura e causale del credito. Il pregresso pignoramento, se dichiarato dal Comune innanzi al giudice dell’esecuzione, poteva semmai dar luogo all’applicazione dell’art. 550 cod. proc. civ. in tema di pluralità di pignoramenti, a prescindere dalla sua successiva estinzione.

Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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