Ottemperanza per retribuzione professionale docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 469 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione, nel termine di 120 giorni dalla notifica, a una sentenza di condanna al pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente. La nomina immediata del commissario ad acta, con attribuzione del potere di provvedere in via sostitutiva, esclude la configurabilità di violazioni successive e legittima il giudice a soprassedere sulla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente in forza di contratti di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente di cui all’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute.
La sentenza, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione, era stata notificata al Ministero, ma l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento nel termine di 120 giorni dalla notifica. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, di aver dato esecuzione al giudicato. La difesa erariale non aveva fornito utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia, limitandosi a una memoria di stile.
Il Collegio ha pertanto accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, individuando il soggetto più idoneo nel Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando il termine di 60 giorni per l’adempimento previa verifica del perdurante inadempimento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto che la nomina immediata del commissario escluda la configurabilità di violazioni o inosservanze successive da parte dell’Amministrazione, consentendo al Collegio di soprassedere sulla relativa domanda.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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