Omessa distrazione delle spese: rimedio la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. I n. 31313 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche alle pronunce della Corte di cassazione. Il ricorso per correzione di una sentenza della Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.
Il Fatto
I difensori di tre ricorrenti avevano assistito le parti nel giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza n. 27202/2024, depositata il 21.10.2024. In quella sede i controricorrenti avevano ottenuto la condanna del Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite, ma nel dispositivo era rimasta assente l’indicazione della distrazione in favore dei difensori, pure richiesta nel controricorso mediante dichiarazione di antistatarietà.
Gli avvocati hanno quindi chiesto alla Corte di cassazione la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza, notificando il ricorso alla controparte. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato e non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di rito: se il ricorso per correzione debba essere notificato anche alla parte rappresentata dal difensore antistatario. Il dubbio nasce dalla possibilità di configurare una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione, distinta dalla proposizione della domanda in rappresentanza di parte.
Il Collegio richiama Cass. n. 15302/2023, secondo cui tale notificazione non è necessaria, perché il difensore agisce, ex art. 287 e ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. Non è dunque possibile distinguere una proposizione in proprio dell’istanza di distrazione da una proposizione in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura. Ne deriva che il contraddittorio è validamente instaurato con la sola notificazione alla controparte.
Nel merito, la Corte ribadisce il principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 22400/2018, che richiamano altri precedenti conformi. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non gli ordinari mezzi di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non è una domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre a essere coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., assicura il migliore rispetto del principio della ragionevole durata del processo e permette al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il ricorso è quindi accolto. La Corte dispone che l’ordinanza n. 27202/2024 sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed accessori di legge», le parole «da distrarsi in favore degli avv. Sergio Cenni e Stefano Pellegrino ex art. 93 c.p.c.», con annotazione della correzione a cura della cancelleria sull’originale. Non si dà luogo a decisione sulle spese, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa e in mancanza di difese della parte intimata.
Nota della Redazione
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